TITOLO I
Costituzione – Scopi – Sede e Durata
Articolo 1 – Costituzione
E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, l’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, in forma abbreviata “AODV231” nel seguito: l’“Associazione”. L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.
Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Milano. La sede può essere trasferita nell’ambito della provincia di Milano con delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 3 – Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata, salvo il venir meno della pluralità dei Soci o l’impossibilità del conseguimento degli scopi associativi.
Articolo 4 – Scopi dell’Associazione
1. L’Associazione ha carattere volontario, è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.
2. L’Associazione persegue i seguenti scopi fondamentali:
a) costituire il luogo elettivo per la discussione e l’approfondimento delle tematiche relative all’applicazione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, con particolare riguardo all’attività degli organismi di vigilanza, mediante il confronto e lo scambio di informazioni tra i soci, salvo in ogni caso l’autonomia di ciascuno nello svolgimento delle proprie funzioni;
b) promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze in materia di controlli di legittimità e di conformità alla normativa, etica degli affari e "corporate governance";
c) promuovere il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo di componente degli organismi di vigilanza e favorirne la crescita professionale;
d) sviluppare soluzioni condivise ai problemi applicativi posti dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, ai problemi connessi all’operatività degli organismi di vigilanza; eventualmente anche mediante l’elaborazione di "standard" e "best practice";
e) proporsi come interlocutore qualificato ad ogni livello istituzionale ed associativo per un confronto sulle tematiche relative alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti ed alla sua applicazione, interpretazione ed evoluzione;
f) compiere qualsiasi atto utile od opportuno per il conseguimento degli scopi associativi, ivi compresa la stipulazione di contratti.
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TITOLO II
Soci
Articolo 5 – Categorie di soci
I Soci possono appartenere alle seguenti categorie: Fondatori, Effettivi ed Onorari.
Articolo 6 – Soci Fondatori
I Soci Fondatori sono coloro che partecipano all’Assemblea dei Soci Fondatori convocata dal Presidente dopo la costituzione dell’Associazione. I Soci Fondatori sono anche Soci Effettivi.
Articolo 7 – Soci Effettivi
I Soci Effettivi sono le persone fisiche che fanno parte - o che hanno fatto parte negli ultimi 5 anni prima della richiesta di ammissione all’Associazione - di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, a condizione che i Modelli di Organizzazione gestione e controllo in base ai quali sono state nominate prevedano per i componenti degli Organismi di Vigilanza adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità e che tali requisiti sussistano al momento della richiesta di iscrizione all’Associazione, nonché gli addetti a funzioni di supporto degli Organismi di Vigilanza con adeguata e comprovata professionalità ed esperienza e che soddisfino analoghi requisiti di onorabilità. La sussistenza di tali requisiti sarà verificata dal Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 2.
Articolo 8 - Soci Onorari
I Soci Onorari sono coloro che, in base ad una delibera del Consiglio Direttivo, possono contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione in virtù dei titoli professionali ed accademici acquisiti e per essersi distinti in attività di studio nelle materie di interesse dell’Associazione.
Articolo 9 – Ammissione e recesso dei Soci Effettivi
1. La richiesta di iscrizione all’Associazione, corredata della documentazione idonea ad attestare i requisiti di cui all’art. 7, viene presentata al Consiglio Direttivo.
2. Presentando la richiesta di ammissione all’Associazione, il candidato dichiara di accettare il presente Statuto. Sulla domanda di ammissione si pronuncia discrezionalmente il Consiglio Direttivo. Delle nuove ammissioni viene data informativa all’Assemblea alla prima seduta successiva.
3. E’ facoltà del Socio di recedere in qualsiasi momento dall’Associazione a mezzo di comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Il recesso non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate per l’esercizio in corso, né alla rinuncia da parte dell’Associazione a quelle ancora dovute per l’esercizio in corso, né attribuisce al recedente alcun diritto sul fondo comune di cui all’art. 21.
5. I soci non in regola con il pagamento delle quote associative, che non provvedano dopo un secondo sollecito, decadono dal rapporto associativo per effetto della delibera di presa d’atto da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 10 – Sospensione ed Esclusione del Socio
1. Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione e, nei casi più gravi, l’esclusione del Socio che si sia reso responsabile di una violazione grave del presente Statuto e del Codice Etico dell’Associazione o che abbia perso i requisiti di cui all’art. 7.
2. Il Consiglio Direttivo assume la decisione in merito dopo aver udito le ragioni dell’interessato. Nei casi di maggior gravità, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione cautelare del Socio.
3. Avverso la deliberazione di cui al comma 2 è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa, ricorso al Collegio dei Probiviri, che deve pronunciarsi nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
4. L’esclusione non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate, né comporta rinuncia da parte dell’Associazione a percepire quelle ancora dovute per l’esercizio in corso, né attribuisce alcun diritto dell’escluso sul fondo comune di cui all’art. 21.
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TITOLO III
Organi
Articolo 11 – Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori.
2. Le funzioni inerenti alle predette cariche sono svolte a titolo gratuito.
Articolo 12 – Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente su conforme delibera del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno un quinto dei Soci in regola con il versamento della quota associativa.
2. Il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’Assemblea vengono fissati dal Consiglio Direttivo e sono comunicati per iscritto, anche per e-mail, all’ultimo indirizzo comunicato da ciascun Socio. L’avviso può indicare una seconda convocazione fissata anche per lo stesso giorno della prima, e deve in ogni caso pervenire almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente. Il Presidente nomina un Segretario, anche non Socio, che con lui sottoscrive il verbale dell’Assemblea. Ove occorre, l’Assemblea nomina uno o più scrutatori. Il Presidente regola la discussione e le votazioni.
Articolo 13 – Poteri dell’Assemblea
1. L’Assemblea può tenersi in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria:
a) determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dall’art. 15, commi 4 e 5 ;
b) elegge i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, nonché i Presidenti degli stessi;
c) determina, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa dovuta da ciascun Socio, anche in misura diversa per ciascuna categoria di Soci;
d) delibera sull’approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente e sulla relazione concernente l’attività svolta dall’Associazione in tale esercizio, entrambi predisposti dal Consiglio Direttivo;
e) elabora gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, tenendo conto degli scopi di questa;
f) delibera su qualsiasi materia che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea in seduta straordinaria:
a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione.
Articolo 14 – Svolgimento dell’Assemblea
1. Sono ammessi all’Assemblea ed esercitano il diritto di voto i Soci Effettivi in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
2. Sono inoltre ammessi all’Assemblea, senza diritto di voto, i Soci Onorari in regola con il versamento delle quote associative, se previste.
3. Ogni Socio avente diritto può farsi rappresentare per delega da un altro Socio. Alla stessa persona non possono essere conferite più di quattro deleghe.
4. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
5. L’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero dei Soci presenti.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per le delibere dell’Assemblea in seduta straordinaria tale maggioranza deve comprendere almeno un quarto degli aventi diritto al voto.
7. Ai fini della nomina degli organi associativi vengono eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti fino ad esaurimento del numero di componenti previsti per ciascun organo. In caso di parità di voti si svolge una seconda votazione di ballottaggio.
Articolo 15 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 3 e non più di 15 membri. Il loro numero è determinato dall’Assemblea al momento della nomina.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i Soci Effettivi.
3. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
4. Ove durante il triennio vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, questo provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in difetto, mediante cooptazione. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del triennio in corso.
5. E’ facoltà del Consiglio Direttivo di nominare propri componenti aggiunti anche in eccedenza rispetto a quanto deliberato dall’Assemblea ed al limite previsto dal comma 1. Tali componenti aggiunti sono selezionati tra i Soci Onorari in grado di garantire all’Associazione un contributo di particolare rilievo. In ogni caso, i membri del Consiglio Direttivo così nominati non possono essere più del 20% del totale dei componenti del Consiglio Direttivo.
6. I soggetti così nominati sono componenti a pieno titolo del Consiglio Direttivo, ma non possono ricoprire altre cariche associative. Restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.
7. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’Atto Costitutivo.
Articolo 16 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri:
a) Presidente;
b) Vice-Presidente, con funzioni vicarie;
c) Tesoriere.
Il primo Presidente, il primo Vice-Presidente e il Primo Tesoriere sono nominati nell’Atto Costitutivo.
2. Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente tutte le volte in cui questi sia assente o impossibilitato ad operare.
3. Il Tesoriere è depositario delle disponibilità finanziarie dell’Associazione e della contabilità, della quale cura la tenuta, secondo criteri di trasparenza e precisione.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno e ogniqualvolta lo richieda la maggioranza dei suoi componenti in carica.
5. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite ove intervenga la maggioranza dei componenti elettivi.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per video o teleconferenza, purché siano assicurate condizioni che consentano l’identificazione e la partecipazione alla discussione e al voto di ciascun partecipante.
7. Le delibere sono prese con voto palese e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, anche non Socio, che redige il verbale delle riunioni, da trascriversi in apposito libro.
Articolo 17 – Poteri del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’Associazione e ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa che non siano di competenza dell’Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo assume tutti i provvedimenti idonei ad attuare gli scopi dell’Associazione, nel rispetto degli indirizzi espressi dall’Assemblea.
3. Al Consiglio competono in particolare i seguenti poteri:
a) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
b) effettuare le nomine previste dall’art. 16;
c) determinare la misura delle quote associative annuali e di eventuali quote straordinarie, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) predisporre entro il 30 aprile di ciascun anno il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio sociale precedente e la relazione concernente l’attività svolta dall’Associazione in tale esercizio, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
e) convocare l’Assemblea, ove non vi provveda il Presidente, almeno una volta all’anno e quando ne facciano richiesta i Soci ai sensi dell’art.12;
f) proporre all’Assemblea le modifiche al presente Statuto;
g) delegare i propri poteri al Presidente, in aggiunta a quelli già spettantigli a norma di Statuto, nonché ad altri propri componenti;
h) redigere il Codice Etico dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
i) assumere le determinazioni di cui all’art. 10;
j) intraprendere qualsiasi azione utile od opportuna per il perseguimento degli scopi dell’Associazione.
Articolo 18 – Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, che ne esercita tutte le funzioni.
2. Oltre ai poteri ad esso spettanti a norma di Statuto e a quelli che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo, il Presidente può, in caso di urgenza, compiere qualsiasi atto di competenza del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 17, lettere c), d), g), h) e i), salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.
Articolo 19 – Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 componenti eletti dall’Assemblea anche tra i non soci. Resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Collegio dei Revisori:
a) vigila sulla gestione finanziaria dell’Associazione;
b) convoca l’Assemblea, qualora non vi provvedano il Presidente o il Consiglio Direttivo;
c) presenta all’Assemblea la propria relazione sul rendiconto economico–finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, previa convocazione contestuale alla convocazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 20 – Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 componenti eletti dall’Assemblea tra i Soci dell’Associazione. Essi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Uno dei tre membri può essere Socio Onorario.
2. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo previa convocazione contestuale alla convocazione del Consiglio Direttivo.
3. Al Collegio dei Probiviri competono:
a) su richiesta del Consiglio Direttivo, l’interpretazione delle norme dello Statuto, del Codice Etico e di qualsiasi altra norma adottata dall’Associazione per il proprio funzionamento;
b) le pronunce di cui all’art. 10;
c) la definizione delle controversie di cui all’art. 26;
d) esprimere parere non vincolante sul Codice Etico e sulle modifiche al presente Statuto.
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TITOLO IV
Rapporti economici e rendiconto di gestione
Articolo 21 – Fondo comune
1. Il fondo comune è destinato in via esclusiva a sovvenzionare le attività dell’Associazione ed è costituito:
a) dalle quote associative annuali;
b) da eventuali quote associative supplementari;
c) dalle eccedenze attive della gestione;
d) da tutti i cespiti acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione.
2. Le disponibilità liquide dell’Associazione vengono depositate presso un istituto di credito e possono essere investite in titoli pubblici dell’area Euro, ovvero in altre forme di investimento mobiliare scelte dal Consiglio Direttivo, secondo criteri di sana e prudente gestione.
Articolo 22 – Quote associative
1. Tutti i Soci sono tenuti a versare la quota associativa deliberata annualmente dall’Assemblea ai sensi dell’art. 12 .
2. Qualora la deliberazione di cui al comma che precede non intervenga entro il 30 giugno di ciascun anno deve ritenersi automaticamente confermata la misura della quota associativa dell’anno precedente.
Articolo 23 – Rendiconto economico-finanziario
1. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto economico-finanziario relativo agli aspetti economici e patrimoniali dell’attività svolta è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere fornito ai Soci o comunque posto a loro disposizione con congruo anticipo rispetto alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
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TITOLO V
Norme finali
Articolo 24 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione si verifica:
a) per il venir meno della pluralità dei Soci, ove questa non si ricostituisca entro i 6 mesi successivi;
b) su delibera dell’Assemblea con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto;
c) per impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi.
Articolo 25 – Liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del Collegio dei Revisori e delibera sulla destinazione dell’eventuale residuo.
Articolo 26 – Controversie
1. Qualsiasi controversia dei Soci tra loro o con l’Associazione relativa all’interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché, in generale, ai rapporti associativi, è devoluta alla competenza del Collegio dei Probiviri.
2. Le determinazioni in merito da parte del Collegio dei Probiviri sono considerate come espressione della volontà delle parti in lite e sono definitive e inappellabili.
In originale firmati:
Bruno Giovanni Giuffré
Giorgio Faravelli
Silvio Necchi
Ezio Ricci Notaio (L.S.)