Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque  abusivamente cagiona  una  compromissione  o   un deterioramento significativi e misurabili:
 

1) delle acque o dell’aria, o  di   porzioni   estese  o significative del suolo o del sottosuolo;
 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
 

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.