Cessazione e riduzione dell´impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Art. 3 
 
La produzione, il consumo,  l´importazione,  l´esportazione,  la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella  A  allegata  alla  presente  legge   sono   regolati   dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 
 
 
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e´ vietata l´autorizzazione di impianti che prevedano l´utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata  alla  presente  legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 
 
Con decreto del  Ministro  dell´ambiente,  di  concerto  con  il Ministro  dell´industria,  del  commercio  e  dell´artigianato,  sono stabiliti, in conformita´ alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e´ consentito l´utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per  la  manutenzione  e  la ricarica di apparecchi e di impianti gia´ venduti ed installati  alla data di entrata in vigore della presente  legge,  ed  i  tempi  e  le modalita´ per la cessazione dell´utilizzazione delle sostanze di  cui alla tabella  B,  allegata  alla  presente  legge,  e  sono  altresì´ individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella  B, relativamente ai quali  possono  essere  concesse  deroghe  a  quanto previsto dal  presente  comma.  La  produzione,  l´utilizzazione,  la commercializzazione, l´importazione e l´esportazione  delle  sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il  31 dicembre  2008,  fatte  salve  le  sostanze,  le  lavorazioni  e   le produzioni non comprese nel campo  di  applicazione  del  regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le  definizioni  ivi  previste.  (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).
 
L´adozione di termini diversi da  quelli  di  cui  al  comma  3, derivati dalla revisione in atto del  regolamento  (CE)  n.  3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 
 
Le imprese che intendono cessare la produzione e l´utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla  presente  legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi  accordi  di programma  con  i   Ministeri   dell´industria,   del   commercio   e dell´artigianato  e  dell´ambiente,  al  fine  di   usufruire   degli incentivi  di  cui   all´articolo   10,   con   priorita´   correlata all´anticipo dei tempi  di  dismissione,  secondo  le  modalita´  che saranno  fissate  con  decreto  del  Ministro   dell´industria,   del commercio e dell´artigianato, d´intesa con il Ministro dell´ambiente. 

Chiunque viola le disposizioni di cui al  presente  articolo  e´ punito con l´arresto fino a due anni e con l´ammenda fino  al  triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu´  gravi,  alla  condanna  consegue  la revoca dell´autorizzazione o della licenza in base alla  quale  viene svolta l´attivita´ constituente illecito.