Confisca in caso di reato prescritto, la risposta delle Sezioni Unite

La confisca è ammessa anche nel caso in cui il processo si concluda con una prescrizione, «se vi è stata una precedente pronuncia di condanna». E si tratta, comunque, di «confisca diretta per la quale non è richiesto l´accertamento di un nesso di pertinenzialità».

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione rispondono così alle questioni rimesse dalla Sesta Penale con l’ordinanza n. 12924/2015. In attesa di poter leggere le motivazioni, che saranno rese note tra qualche tempo, si può dunque affermare che la pronuncia concordi con le argomentazioni contenute nella stessa ordinanza (già commentata da AODV231).

 

Per disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato (ex art. 240 c.p.), infatti, bisogna valutare in quale fase processuale interviene la prescrizione.

 

In altri termini, la misura di sicurezza è da ritenersi preclusa se l’estinzione viene dichiarata durante l’udienza preliminare, in dibattimento o ancor prima dell’avvio dell’azione penale: casi in cui manca qualsiasi accertamento circa la responsabilità dell’imputato. Mentre è da considerarsi ammessa se la prescrizione interviene in secondo grado o addirittura dinanzi al giudice di legittimità.

 

Nell’ipotesi in cui si possa dunque procedere alla confisca diretta di somme di denaro depositate su conto corrente – come evidenziato dall’ordinanza di rimessione, richiamando un orientamento delle Sezioni Unite – non è necessario verificare «che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell´indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all´importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare».