Confisca per equivalente

In tema di confisca per equivalente non è necessaria la specifica individuazione dei beni oggetto di ablazione. Accertato il profitto o il prezzo del reato per il quale essa è consentita, la confisca potrà avere ad oggetto non solo beni già individuati nella disponibilità dell’imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità si rinvengano o comunque entrino successivamente al provvedimento di confisca, fino alla concorrenza dell’importo determinato.

 

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 33765/2015, seguito dalla ulteriore statuizione secondo cui le eventuali questioni che dovessero sorgere, all’atto della apprensione dei beni, dovranno essere devolute al giudice dell’esecuzione e che non si necessita di alcuna dimostrazione sul nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare. L’assunto si giustifica poiché il provvedimento ablatorio costituisce la mera "conseguenza sanzionatoria (...) della pena applicata con la sentenza di condanna".

 

La pronuncia esamina, altresì, il caso in cui i beni da vincolare siano costituiti da denaro e, in ossequio, al recente intervento delle Sezioni Unite, sentenza n. 31617/2015, riferisce che "qualora il prezzo o il profitto derivante al reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato".