Infortuni sul lavoro, responsabilità dell’ente per il vantaggio ottenuto dal risparmio di spesa

Con la sentenza 31003/15 del 16 luglio scorso, la Cassazione si è nuovamente soffermata sui concetti di interesse e vantaggio, confermando la condanna per la società ricorrente chiamata a rispondere dell´art. 25-septies del Decreto 231. 

 

Nel caso di specie, la vittima ha riportato una grave frattura della mano in seguito allo scarico di una grossa bobina di carta, operazione che doveva essere svolta in collaborazione con un altro dipendente.  

 

Mentre quest´ultimo operava dietro a una consolle, la vittima doveva manualmente sganciare i dispositivi meccanici che fissavano la bobina alla macchina. Per liberare il congegno sinistro, l´uomo ha usato la mano destra (anziché la sinistra, come regola e logica vorrebbero) che è rimasta schiacciata dalla stessa bobina quando il collega ha azionato il meccanismo di sgancio. 

 

Condannati in primo e secondo grado, hanno proposto ricorso per Cassazione sia l´imputato – censurando l´abnormità della condotta della persona offesa, tale da interrompere il nesso causale – sia la società, che ha contestato la sussistenza di un vantaggio a sé riconducibile. 

 

Sul primo punto la Corte ha confermato le statuizioni di appello, riconoscendo gli estremi di una condotta imprudente del lavoratore, ma non tale da essere ritenuta abnorme. 

 

Sul secondo punto, invece, la pronuncia è tornata sul tema del vantaggio dell´ente ex art. 5, D. Lgs. 231/2001, affermando che è principio ormai consolidato quello secondo cui, in materia di responsabilità amministrativa ex art. 25-septies, «l´interesse e/o il vantaggio vanno letti nella prospettiva patrimoniale dell´ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all´aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale [cfr. autorevolmente, per utili spunti, Sezioni unite, 24 aprile 2014, Espenhahn ed altri]. In altri termini, nei reati colposi l´interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l´ente dovrebbe sostenere per l´adozione delle misure precauzionali ovvero nell´agevolazione [sub specie, dell´aumento di produttività] che ne può derivare sempre per l´ente dallo sveltimento dell´attività lavorativa "favorita” dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe "rallentato” quantomeno nei tempi. In questa prospettiva, la motivazione della condanna regge al vaglio di legittimità ove si consideri che da questa risulta che l´addebito colposo è stato basato anche e soprattutto nel non aver predisposto quel dispositivo di sicurezza, poi imposto dagli organi di vigilanza».