Il nuovo falso in bilancio e il rapporto con la norma previgente

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla fattispecie di false comunicazioni sociali, così come è stata ridisegnata dalla legge 69/2015.

 

Dopo la sentenza 33774/15, sull´irrilevanza penale del cosiddetto falso estimativo, la Suprema Corte esamina il nuovo art. 2622 c.c., affermandone la continuità normativa con la fattispecie previgente. 

 

Ad avviso della Quinta sezione penale (sentenza 37570/15 del 16 settembre), le modifiche apportate dalla legge 69 del 2015 hanno anzitutto ampliato l´ambito di operatività dell´incriminazione delle false comunicazioni sociali, perché hanno comportato l´eliminazione dell´evento e delle soglie previste dal precedente testo, mantenendo invece nella sostanza identico il profilo della condotta tipica. 

 

Alcune differenze nella formulazione delle fattispecie, se non determinano discontinuità, evidenziano però la necessità di stabilire quale sia la norma applicabile sulla base del principio del favor rei. Valutazione che deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo nel loro complesso. Ed in tal senso, secondo la Corte, «la norma più favorevole appare essere quella di cui all´art. 2622 c.c. nella sua previgente formulazione in ragione della maggiore selettività della fattispecie tipizzata»