L´abuso costrittivo del pubblico ufficiale “qualifica” la concussione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 45468/2015, ribadisce la natura e l´essenza dei reati di concussione (art. 317 c.p.) e di induzione indebita (art. 319-quater c.p.), rispettivamente modificati e introdotti dalla legge 190/2012. La nozione delle due fattispecie appare ormai chiara e coerente con i precedenti giurisprudenziali e permette, altresì, di delineare con trasparenza le differenze tra i delitti. 

 

La concussione è infatti caratterizzata dall´abuso costrittivo del pubblico ufficiale, che si estrinseca nella violenza o minaccia (esplicita o implicita) di un danno "contra ius” per il destinatario, la cui libertà di determinazione è pertanto gravemente limitata (subire il danno o evitarlo con la dazione o la promessa dell´utilità). Mentre nel reato di induzione indebita l´ufficiale agisce con persuasione, suggestione e con una pressione morale più tenue, tale da indurre il destinatario ad assumere le proprie decisioni non perché costretto, ma perché dal suo agire consegue un tornaconto personale. Ed è proprio per tali motivazioni che il legislatore ha previsto, nel secondo comma dell´art. 319-quater, la reclusione fino a tre anni per chi dà o promette denaro o altra utilità. 

 

La recente pronuncia della Cassazione (depositata il 13 novembre) si distingue dalle precedenti già intervenute sulla tematica per quel quid pluris con cui disciplina la consumazione del reato di concussione. Trattandosi di una fattispecie a duplice schema - precisa la Corte - «si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell´attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell´incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell´ultimo, venendo così a perdere di autonomia l´atto anteriore della promessa e concretizzandosi l´attività illecita con l´effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo».  

 

Tale assunto, pur essendo specificatamente riferito alla sola concussione, si ritiene allo stesso modo applicabile al delitto di induzione indebita, poiché anch´essa è fattispecie a duplice schema che si perfeziona tanto con la promessa quanto con la dazione. 

 

In conclusione, se alla promessa di denaro o altra utilità segue anche la consegna, è quest´ultima che perfeziona la consumazione del reato. Un aspetto rilevante, tra l´altro, per individuare la corretta competenza per territorio.