Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

E´ punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all´articolo 270-sexies: 1) procura a sè o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E´ punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all´articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.