Dirigenti e amministratori: chiariti gli obblighi di trasparenza anticorruzione

Il Consiglio dell'A.N.AC. ha approvato lo scorso 8 marzo le Linee guida per applicare gli obblighi di pubblicazione riguardanti i titolari di incarichi dirigenziali, politici, di amministrazione, di direzione e di governo.

Il documento dell'Authority riporta quindi le indicazioni per attuare l'articolo 14 del D. Lgs. 33/2013 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, andando a sostituire integralmente la delibera 144/2014.

Sarà applicato nei confronti di «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni».

E ancora: «tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».

All'elenco si aggiungono inoltre gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali. Mentre per enti pubblici economici, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, saranno predisposti ulteriori provvedimenti.

Circa l'ambito soggettivo di applicazione, le Linee Guida chiariscono quali sono le specifiche figure tenute alla comunicazione: ad esempio, quali organi politici all’interno delle singole amministrazioni, o quali titolari di incarichi dirigenziali.

Per tutti, gli obblighi di trasparenza "coprono” anche il periodo di cessazione dell’incarico: entro tre mesi si devono infatti comunicare le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione, da depositare con la copia della dichiarazione dei redditi.

Le sanzioni amministrative vanno da 500 a 10mila euro e possono colpire sia i soggetti che non comunicano i dati, sia i responsabili della (omessa) pubblicazione.

Si rende dunque fondamentale il ruolo dei PTPCT: i piani in cui «chiarire all’interno della sezione dedicata alla trasparenza quali sono i dirigenti/soggetti responsabili della pubblicazione dei dati in questione e indicare un termine congruo per la comunicazione dei dati, tenuto conto delle scadenze fissate per la pubblicazione o per l’aggiornamento, secondo quanto previsto dalle norme o dallo stesso PTPCT, per ogni singolo dato».