Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Venezia, con ordinanza dello scorso settembre, ha escluso dal procedimento a
carico degli enti la costituzione come parte civile della Regione Veneto.
Il GUP non ha condiviso la tesi difensiva che, di fatto,
ripercorreva l’iter motivazionale reso dalla Corte di Assise di
Taranto nella lunga ordinanza del 4 ottobre 2016 (cosiddetto "processo
Ilva”), con la quale aveva ammesso le costituzioni di cittadini, associazioni
ed enti nei confronti delle società imputate.
Nel caso in esame, le argomentazioni della Regione si
fondavano su due pilastri: il rinvio operato dall’articolo 34 del D.Lgs.
231/2001 alle disposizione del Codice di procedura penale e la natura della
responsabilità dell’ente, definita come «un fatto proprio, costruito su
un giudizio di colpevolezza nella forma della colpa di organizzazione che
obbligherebbe l’ente al risarcimento del danno cagionato con la propria
condotta».
Per il Giudice si tratta di "pregevoli considerazioni”,
«che pongono certamente in luce le serie difficoltà interpretative legate alla
mancata perfetta armonizzazione di un sistema che introduce la responsabilità
da reato degli enti»), ma insufficienti a superare le
argomentazioni «che militano contro la costituzione di parte civile nel
presente procedimento e che si desumono dalle sentenze della Cassazione
n. 2251/11 e 2786/14, nonché dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 218/2014» (pronunce che individuano una serie di
ragioni ostative, già analizzate da AODV231).
Logico corollario – conclude l'ordinanza – è tanto l’estromissione della parte civile, quanto l’esclusione di coloro che si sono qualificati come persone offese.