Autoriciclaggio

In data 6 marzo 2014 è stato presentato il disegno di legge C n. 2166 contenente la proposta di modifica degli articoli 648-bis e 648-ter c.p. in materia di autoriciclaggio. 

 

La Relazione di accompagnamento al DDL definisce "improcrastinabile” l´intervento, poiché conformerebbe l´ordinamento italiano alle molteplici indicazioni pervenute a livello internazionale: direttiva europee 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 2000 e Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999.

 

Attualmente, infatti, il nostro codice penale, ex art. 648-bis, punisce il reato di riciclaggio individuando la condotta antigiuridica esclusivamente nell´attività di "sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità” per ostacolare l´identificazione della loro provenienza.

 

Di conseguenza parte attiva del reato può essere solo il soggetto che compie tali azioni e non anche chi concorre o commette il reato presupposto necessario per procurare il denaro, i beni o le altre utilità.

 

La clausola di riserva posta in apertura della disposizione "fuori dei casi di concorso nel reato” muove dalla teoria generale secondo cui "l´occultamento e l´utilizzazione dei beni di provenienza illecita rappresentano, per coloro che hanno partecipato alla realizzazione del reato presupposto, la continuazione della condotta criminosa di quest´ultimo reato” la cui sanzione sarebbe, pertanto, già compresa nel primo. 

 

Tale assunto, però, non terrebbe conto dell´evoluzione del fenomeno che sempre più spesso costituisce non la semplice prosecuzione di un´attività criminosa (che come tale rientrerebbe nella precedente formulazione) ma un momento essenziale e di completa autonomia e dunque non più ricollegabile a condotte antecedenti. 

 

Sulla scorta di queste considerazioni è stata formulata e presentata la modifica degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale che si allega alla presente nota.

 

Allo stato attuale il DDL è in attesa di essere assegnato alle competenti Commissioni.

 

 

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