La Corte di Cassazione, con sentenza
n. 46401 depositata il 12 ottobre scorso, ha confermato la condanna inflitta ai
titolari di un’azienda committente e della relativa appaltatrice per non avere
predisposto il documento di valutazione dei rischi interferenziali. In
dettaglio, le contestazioni riguardavano sia le predette imprese, per non aver
promosso la cooperazione e il coordinamento dei lavori, sia la ditta
esecutrice, incolpata di aver omesso di adottare le misure necessarie affinché
le attrezzature di lavoro (tre torri metalliche anemometriche) fossero
installate in conformità alle istruzioni di uso.
In conseguenza di tali omissioni,
mentre alcuni operai erano intenti al tiraggio delle funi per l'innalzamento di
una torre anemometrica, un dipendente dell’impresa cui erano stati sub
appaltati alcuni interventi collegati al funzionamento della torre, in assenza
di divieto di sostare nell’area in questione, era andato a posizionarsi alla
base della stessa che, a causa della non corretta esecuzione delle opere di
montaggio, era collassata, colpendo la persona offesa e provocandone il
decesso.
A fronte delle contestazioni mosse,
gli imputati proponevano ricorso di legittimità deducendo, tra l’altro, che
l’omessa predisposizione di cautele in fase di montaggio della torre
anemometrica avrebbe dovuto essere addebitata alla ditta facente capo alla
persona offesa.
La Cassazione ha tuttavia respinto
fermamente l’argomento, spiegando come, da un lato, "la condotta del P.L. fu
tutt'altro che eccentrica ed esorbitante rispetto alle lavorazioni che la
persona offesa era stata chiamata a svolgere” e che, dall’altro, "la fase di
interdizione alla zona interessata al tiraggio dei cavi che dovevano sostenere
la struttura anemometrica, rientrava appieno nella area di rischio presidiata
dalla ditta appaltatrice”.
Ha quindi argomentato che "ai fini
della operatività degli obblighi di coordinamento e di cooperazione connessi
all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall’art. 26 D.Lgs.
81/2008, occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita
al rapporto tra imprese che cooperano tra loro (…) ma (…) alla concreta
interferenza tra le organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro e
che può essere fonte di ulteriori rischi per la incolumità dei lavoratori delle
imprese coinvolte”.
Infatti, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, "il sub committente è sollevato dai relativi obblighi solo ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore”. Nel caso di specie invece il lavoratore aveva terminato la propria prestazione lavorativa "ma nondimeno aveva interferito con la fase esecutiva del montaggio della torre, interferenza che rientrava appieno all'interno della sfera del rischio governata dal soggetto titolare del rapporto di garanzia”.