Il whistleblowing nel pubblico settore

È entrato in vigore ieri 4 dicembre il Regolamento A.N.AC. «sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d.whistleblowing)».

In attuazione di quanto stabilito dalla L. 179/2017, il documento, pubblicato in G.U. n. 269 del 19.11.2018, disciplina il potere sanzionatorio dell’Autorità nei confronti dei soggetti che hanno in qualsiasi modo discriminato i "whistleblowers”.

Secondo il nuovo art. 54-bis, il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione, segnala o denuncia condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può infatti essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

Il Regolamento precisa che sono «misure discriminatorie» tutte quelle individuate all’art. 54-bis, comma 1, primo periodo, adottate in conseguenza della segnalazione di reati o irregolarità di cui allo stesso comma 1, aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del segnalante come definito al comma 2, dell’art. 54-bis.

In caso di misure discriminatorie l’A.N.AC.:

- applica al responsabile della misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;

- qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi, applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro;

- qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

In ogni caso l’Autorità determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione.

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