Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell´ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull´origine, provenienza o qualità dell´opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.