Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all´articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull´uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un´istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.