Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell´equipaggio, il proprietario e l´armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell´art. 4, sono puniti con l´ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

 

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l´arresto da sei mesi a due anni e l´ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

 

Il danno si considera di particolare gravità quando l´eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.