Non c’è perfetta corrispondenza tra il millantato credito e
il nuovo traffico di influenze illecite, secondo quanto affermato dalla Corte
di Cassazione, con la sentenza n. 5221 del 7 febbraio scorso.
Nel caso in esame, un privato era stato condannato in sede
di merito per diversi episodi di intermediazione nei confronti di
rappresentanti della P.A. ai sensi dell'art. 346 c.p. (millantato credito,
prima dell’abrogazione intervenuta con la L. 3/2019), sia primo che secondo
comma.
Nel ricorso presentato, l’imputato sosteneva il necessario
venir meno della contestazione in ragione della discontinuità normativa tra
millantato credito e il nuovo traffico di influenze illecite.
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso, affermando
l’impossibilità di riportare le condotte di cui al secondo comma del millantato
credito, ora abrogato (art. 346 c.p.), all’art. 346-bis c.p. come novellato
dalla L. 3/2019. Infatti "non c'è continuità normativa tra l'abrogata ipotesi
di millantato credito già prevista nell'art. 346, secondo comma, cod. pen.
nella condotta dell'agente che si riceve o fa dare o promettere denaro o altra
utilità, col pretesto di dover comprare il pubblico ufficiale o impiegato o
doverlo comunque remunerare e quella prevista nell'art. 346-bis cod. pen. nella
parte in cui punisce il faccendiere che sfruttando o vantando relazioni
asserite con l'agente pubblico si fa dare o promettere indebitamente denaro o
altra utilità per remunerare l'agente pubblico in relazione all'esercizio delle
sue funzioni; condotta che, in considerazione della intervenuta abrogazione del
secondo comma dell'art. 346 cod. pen., deve ritenersi integrare il delitto di
cui all'art. 640, primo comma, cod. pen. allorché l'agente, mediante artifici e
raggiri, induca in errore la parte offesa che si determina a corrispondere
denaro o altra utilità a colui che vanti rapporti neppure ipotizzabili con il
pubblico agente”.
In linea con il precedente orientamento, già citato da AODV231, gli Ermellini hanno invece ribadito che "sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), I. 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte già previste in detta norma penale, incluse quelle di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione”.