Responsabilità dell’ente per fatto “proprio” ed onere della prova

Con la sentenza n. 27735 del 16 luglio 2010, la Suprema Corte di Cassazione (sesta sezione penale), nel respingere alcune questioni di illegittimità costituzionale inerenti la disciplina della responsabilità degli enti, ha espresso interpretazioni interessanti della disciplina ex d.lgs. 231/2001.

I Giudici di legittimità hanno evidenziato che il fatto-reato commesso dal dirigente apicale dell’ente è qualificabile quale “proprio” anche della persona giuridica, in forza del rapporto di immedesimazione organica tra la persona fisica che opera nell’interesse dell’ente e l’ente stesso. Ne deriva che l’ente risponde per fatto proprio “senza coinvolgere il principio costituzionale del divieto di responsabilità per fatto altrui” ex art. 27 Cost.

La responsabilità dell’ente non è considerata, inoltre, dai Giudici di legittimità una forma di responsabilità oggettiva, essendo fondata sulla necessaria sussistenza della c.d. “colpa di organizzazione” dell’Ente: il “riscontro del deficit organizzativo consente una piena ed agevole imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato in ambito operativo”.

Ulteriore importante precisazione effettuata dalla Suprema Corte riguarda l’onere della prova, ritenendo che le previsioni probatorie di segno contrario ex art. 6 del decreto, a favore dell’ente, previste ai fini dell’esonero della responsabilità, non rappresentano un’inversione dell’onere della prova, non ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità dell’ente, in quanto “gravano comunque sull’accusa l’onere di dimostrare la commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui all’art. 5 del d.lgs. 231 e la carente regolamentazione interna all’ente.

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