Illecita concorrenza a maglie larghe

"Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis c.p. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e siano idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente”. Con tale principio di diritto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 13178 del 28 aprile) ha risolto il...

     Il seguito è riservato ai soci: