Con sentenza n. 4480/2021, depositata il 5 febbraio scorso,
la Corte ha confermato la condanna a carico di una società in relazione
all'illecito di cui all'art. 25-septies.
Nel caso di specie, al lavoratore era stato fornito un
presidio di prevenzione malfunzionante e, conseguentemente, si era verificato
l'infortunio.
Secondo la difesa, la società non aveva tratto alcun
vantaggio e non vi erano state violazioni sistematiche di cautele
antinfortunistiche.
La Corte ha invece individuato il vantaggio nel risparmio di risorse, conseguente alla fornitura di dispositivi di sicurezza difformi. Ha poi sottolineato un principio ormai stabile, secondo cui interesse e vantaggio sono criteri fra loro alternativi: il primo esprime una valutazione finalistica antecedente alla commissione del reato mentre il secondo ha una connotazione oggettiva, valutabile ex post.