Legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15

La recente proposta di modifica alla Legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15

(Avv. Iole Anna Savini)

 

 

La Legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 [1], impositiva dell´obbligatorietà dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per le imprese in regime di convenzione con la medesima Regione, potrebbe essere a breve emendata, in forza di un recente progetto di legge avanzato dal Consigliere Regionale Nucera.

 

Segnatamente, la norma di cui all´art. 54 dell´attuale articolato ha stabilito che le predette imprese sono tenute agli adempimenti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [2] e che "il mancato adeguamento dei propri modelli organizzativi, o la loro mancata formalizzazione e approvazione da parte dell´organo dirigente, impedisce il rinnovo dei contratti di convenzione in scadenza e la stipula di nuovi contratti di convenzione con la regione”.


Gli emendamenti contenuti nel citato progetto di legge appaiono tuttavia di rilievo, sia con specifico  riferimento alla citata Legge regionale 15/2008, sia - in termini più generali - rispetto alle previsioni ed alle finalità di cui al D.lgs. 231/201. In particolare, si registra:


i) la chiara esplicitazione dei principi sottesi e delle finalità della normativa (art. 2), rispetto a quanto previsto nell´attuale art. 54;


ii) l´espressa definizione del perimetro dei destinatari della normativa [3]: l´art. 3 di nuova proposizione stabilisce che le novellate norme debbano riferirsi a "tutti gli Enti forniti di personalità giuridica, o che siano società e associazioni anche prive di personalità giuridica”, specificando altresì che per < > debbano intendersi tutti quei soggetti collettivi dotati di personalità giuridica [4], nonché tutti quei soggetti privi del requisito della personalità giuridica, quali società di persone, GEIE, consorzi, associazioni non riconosciute.

Tra i destinatari delle disposizioni della presente legge sono inoltre espressamente ricompresi i Comitati, le società sportive, le SICAV, le SIM. Si specifica, inoltre, che sono da includersi anche gli Enti dotati di soggettività pubblica, purché non destinati all´esercizio di un pubblico potere [5].
Restano, invece, fuori dall´ambito di applicazione "gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” [6];


iii) l´adozione del modello per i predetti Enti è definita come "obbligo” o "onere” [7]: in tale contesto è, pertanto, da considerarsi del tutto superata l´indicazione di mera facoltà degli adempimenti di cui al D.lgs. 231/2001;


iv) la temporalità degli adempimenti: il progetto di legge – in linea con le strette tempistiche indicate nell´art. 54 – fissa il limite massimo al 31 dicembre 2009 [8];


v) il riferimento all´efficace attuazione dei modelli di organizzativi, tali da prevedere "in relazione alla natura e alla dimensione dell´organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell´attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente eventuali situazioni di rischio”;


vi) il necessario ottenimento di una "abilitazione” e "riconoscimento”, da parte di apposito Dipartimento regionale, della "bontà” dei Modelli;


vii) la previsione di una norma finanziaria volta ad incentivare l´adozione dei modelli, con contributi fino a € 1.000.000,00, riconosciuti solo a seguito dell´ottenimento dell´abilitazione per gli Enti, rilasciata dal predetto Dipartimento regionale.


Il progetto di legge è attualmente in fase di esame da parte delle relative Commissioni Regionali.



*  *  *

 

[1]   Pubblicata in B.U.R. n. 12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008.    

[2]   Si indica la data del 31 dicembre 2008.

[3]   L´art 54 laconicamente stabilisce che l´obbligo di adeguamento è indirizzato alle "imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria”.

[4]   La novella richiama le società di capitali, le società cooperative, le fondazioni, le associazioni riconosciute, gli enti privati e pubblici economici, gli enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, di una convenzione, di una parificazione o di un analogo atto amministrativo.

[5]   Agenzie pubbliche (Asl, Enti strumentali delle Regioni e gli altri enti territoriali), Aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici (speciali, di Stato, locali, regionali, provinciali, consorziali, municipalizzate), nonché gli Enti pubblici autarchici nazionali che perseguono fini e interessi proprio dello Stato.

[6]   Pare potersi affermare che le espresse indicazioni riportate possano aiutare a superare le incertezze degli interpreti del D.lgs. 231/2001, in ordine ai destinatari della medesima normativa (includendo, ad esempio, qualsivoglia tipologia di fondazioni), ma dando altresì una forte apertura verso gli enti pubblici o a "colorazione" pubblica.

[7]   Cfr. art. 4  del progetto di legge.

[8]   Tale indicazione sarà da rivisitarsi in fase di discussione finale del progetto di legge.
 
 
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