Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 1 L. 895/1967  

 

Chiunque senza licenza dell’autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all´impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e´ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il  D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l´art. 4, comma 1, lettera a)) che "all´articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro"".

 

Art. 2. L. 895/1967

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell´articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il  D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l´art. 4, comma 1, lettera b)) che "all´articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".

 

 

Art. 2-bis. L. 895/1967

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull´uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

 

 

Art. 3. L. 895/1967

Chiunque trasgredisce all´ordine, legalmente dato dall’autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell´articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell´ordine, e´ punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila. 

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l´art. 4, comma 1,  lettera c)) che "all´articolo 3, primo comma, le parole: "e con la  multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".

 

 

Art. 4. L. 895/1967

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell´articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.

 

Salvo che il porto d´arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all´articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

 

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l´art. 4, comma 1,  lettera d)) che "all´articolo 4, primo comma, le parole: " e con la  multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro"".

 

Art. 6. L. 895/1967

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

 

 

Art. 23. L. 110/1975

Sono considerate clandestine:

 

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

E´  punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello  Stato, esporta,  commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. 

 

Chiunque  detiene armi  o  canne clandestine  è  punito con  la reclusione  da uno  a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si  applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all´articolo 11.

 

La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di  catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di  polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

 

Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d’identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell´interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l´art. 5, comma 1,  lettera o)) che "all´articolo  23 sono  apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro";

 

2)  al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro";

 

3)  al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro".