False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti  preposti  alla redazione dei  documenti  contabili  societari,  i   sindaci   e   i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari  ammessi  alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o  di  altro  Paese dell´Unione europea, i quali, al fine di conseguire  per  se´  o  per altri un ingiusto profitto, nei  bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle altre comunicazioni  sociali  dirette  ai   soci   o   al   pubblico consapevolmente espongono fatti materiali  non  rispondenti  al  vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti  la  cui  comunicazione  e´ imposta  dalla  legge  sulla situazione  economica,  patrimoniale  o finanziaria  della  società  o  del gruppo  al  quale   la   stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in  errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
 
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una  richiesta  di  ammissione  alla  negoziazione  in  un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell´Unione europea; 

2)  le  società  emittenti  strumenti  finanziari   ammessi   alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 

3)  le  società  che  controllano  società  emittenti   strumenti finanziari ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato  regolamentato italiano o di altro Paese dell´Unione europea; 

4) le società che  fanno  appello  al  pubblico  risparmio  o  che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni  riguardano  beni  posseduti  o  amministrati dalla società per conto di terzi.