Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall´articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l´associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

 

Chi partecipa all´associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all´uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

Se l´associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L´associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

 

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell´articolo 80.

 

Se l´associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell´articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell´articolo 416 del codice penale.

 

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all´associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

 

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall´articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall´articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.