DDL S. 19: articolato in materia di corruzione

Il giorno prima di essere eletto presidente del Senato Pietro Grasso ha presentato, assieme ad altri firmatari, il disegno di legge S.19 concernente le disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio.

 

Il testo in parola, oltre a prevedere la modifica di alcune disposizioni penali in materia di società e consorzi così come  disciplinate dal codice civile, prevede anche delle considerevoli novità in tema di responsabilità degli enti.

 

Le modifiche, caratterizzate dalla volontà di inasprire il regime sanzionatorio, comporterebbero l´aumento di alcune pene che come noto, nel d.lgs. 231/2001, sono strutturate mediante il sistema delle quote.

 

Invero, le sanzioni previste dall´art. 25-ter "reati societari” lett. a) delitto di false comunicazioni sociali sarebbero più che raddoppiate passando dalle attuali cento – centocinquanta quote alle duecentocinquanta – seicento quote. Medesima sorte spetterebbe anche per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori previsto dalla successiva lett. b) che passerebbe dalle odierne centocinquanta – trecento quote alle quattrocento – ottocento quote.

 

Interessante anche la previsione che comporterebbe, in caso di condanna per i predetti delitti, l´applicazione delle sanzioni interdittive previste dall´art. 9, comma 2.

 

Vi sarebbe, inoltre, l´inserimento di un nuovo reato presupposto il 25-terdecies introdotto per punire la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale ex d.lgs. 39/2010.

 

Ed infine, ad aprire nuovi scenari e porre fine ai numerosi dibattiti giurisprudenziali e dottrinali, vi sarebbe l´introduzione dell´art. 25-quaterdecies volto a punire i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto in relazione a quanto previsto dal d.lgs. 74/2000, prevedendo, anche per esso in caso di condanna, le sanzioni interdittive.

 


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