Codice etico
versione adottata in data 24 giugno 2015
PREMESSA
L´AODV231 è un´associazione senza fini di lucro, apolitica e apartitica, di cui fanno parte componenti di
Organismi di Vigilanza (OdV) ex D.Lgs. 231/2001 ed esponenti aziendali appartenenti a funzioni di supporto degli OdV, quali Internal Audit, Risk Management, Compliance ed altri.
L´Associazione persegue per Statuto i seguenti scopi fondamentali:
a) costituire il luogo elettivo per la discussione e l´approfondimento delle tematiche relative all´applicazione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, con particolare riguardo all´attività degli organismi di vigilanza, mediante il confronto e lo scambio di informazioni tra i soci, salvo in ogni caso l´autonomia di ciascuno nello svolgimento delle proprie funzioni;
b) promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze in materia di controlli di legittimità e di conformità alla normativa, etica degli affari e "corporate governance";
c) promuovere il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo di componente degli organismi di vigilanza e favorirne la crescita professionale;
d) sviluppare soluzioni condivise ai problemi applicativi posti dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, ai problemi connessi all´operatività degli
organismi di vigilanza; eventualmente anche mediante l´elaborazione di "standard" e "best practice";
e) proporsi come interlocutore qualificato ad ogni livello istituzionale ed associativo per un confronto sulle tematiche relative alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti
ed alla sua applicazione, interpretazione ed evoluzione;
f) compiere qualsiasi atto utile od opportuno per il conseguimento degli scopi associativi, ivi compresa la stipulazione di contratti.
NATURA E CONTENUTI DEL CODICE ETICO
Art. 1 – Natura
1. Il Codice Etico è un accordo istituzionale volontario approvato dall´Assemblea dei Soci al fine di regolamentare eticamente i rapporti tra di essi, con l´Associazione e gli interlocutori terzi.
2. Il Codice Etico integra il vigente Statuto
dell´Associazione. L´adesione all´AODV231 implica l´accettazione e
la piena adesione allo Statuto e al presente Codice.
Art. 2 – Struttura
Il
Codice Etico si compone di quattro parti: la prima indica i principi generali
ai quali l´AODV231 ispira la propria azione; la seconda detta le
norme di condotta relative al rapporto tra i Soci, tra questi e l´Associazione
e tra l´Associazione e i terzi; la terza definisce i meccanismi di attuazione e
di controllo dell´effettiva applicazione del Codice; la quarta prevede
meccanismi di adozione e di aggiornamento del medesimo.
PARTE I
" PRINCIPI GENERALI”
Art. 3 –
Responsabilità dei Soci
1. Le
disposizioni contenute nel presente Codice sono dirette a promuovere,
realizzare e tutelare, nell´interesse comune dell´AODV231 e dei suoi
Soci, i principi di cui agli artt. 4 e ss.
2. I Soci
riconoscono i predetti principi e si impegnano a rispettarli. Essi sono
eticamente responsabili gli uni nei confronti degli altri e verso
l´Associazione dell´applicazione di tali principi.
Art. 4 – Integrità
L´AODV231 persegue i propri scopi con onestà,
correttezza e responsabilità, nel pieno rispetto della legge, delle regole e dell´etica professionale. L´AODV231 osserva il massimo rigore
nell´utilizzo delle risorse finanziarie.
Art. 5 – Eccellenza
L´AODV231 è considerata dai Soci anche come uno strumento per migliorarsi dal punto di
vista culturale e professionale attraverso un proficuo scambio di conoscenze ed
esperienze.
Art. 6 – Trasparenza
L´AODV231 opera con trasparenza verso i Soci e verso l´esterno. Ai Soci è assicurata
l´informazione più completa riguardo all´attività sociale, con particolare
riferimento all´utilizzo delle risorse finanziarie.
Art. 7 – Competenza
1. Per perseguire i propri scopi, l´AODV231 aspira
a dotarsi di un patrimonio sempre più ampio di conoscenze, competenze ed esperienze.
2. L´AODV231 è impegnata a realizzare iniziative
di formazione e informazione rivolte ai Soci e al pubblico, anche in collaborazione
con altre istituzioni.
Art. 8 – Valore della
persona
L´AODV231 propugna un impiego delle risorse umane che rispetti e valorizzi le
caratteristiche individuali, tuteli le diversità e si fondi principalmente sul
dialogo.
Art. 9 – Tutela del
nome
1. I soci non devono
commettere azioni capaci di mettere in pericolo o compromettere i valori,
l´immagine e il buon nome dell´AODV231.
2. I Soci sono tenuti ad
evitare qualsiasi utilizzo del nome e del logo AODV231 con
modalità che non siano conformi alle finalità associative, e che comunque
possano arrecare pregiudizio al prestigio e al buon nome
dell´Associazione. Si considera non conforme alle finalità associative utilizzare il nome e/o logo dell’Associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale.
Art. 10 –
Indipendenza
Nel
perseguimento dei suoi scopi, l´Associazione non tollera condizionamenti
esterni di nessun tipo con riguardo all´elaborazione scientifica e culturale
dei propri progetti, alla pubblicazione dei relativi risultati e al rapporto
con le istituzioni.
PARTE II
"NORME DI CONDOTTA”
CAPO I :
"
Rapporti tra i Soci e tra i Soci e
l´Associazione”
Art. 11 – Rapporti
tra i soci
I
Soci sono tenuti ad applicare i principi generali di cui agli artt. 4 e ss. nei
rapporti tra di loro e con l´AODV231.
Art. 12 –
Partecipazione alla vita associativa
1. I Soci fanno il possibile per partecipare
attivamente alla vita associativa, fornendo il proprio contributo al
perseguimento degli scopi dell´AODV231.
2. Fatto salvo il rispetto del segreto d´ufficio
e professionale, ciascun Socio è chiamato a condividere il proprio patrimonio di conoscenze, competenze ed esperienze in materia di responsabilità amministrativa
degli enti, controlli di legittimità e di conformità, etica degli affari e "corporate governance”.
Art. 13 –
Riservatezza
1. I Soci sono tenuti a rispettare il valore e la
proprietà delle informazioni di cui vengano a conoscenza, nonché delle informazioni
di qualsiasi natura e in qualsiasi forma che vengono raccolte o elaborate
durante la vita associativa, e sono tenuti a non divulgarle senza
autorizzazione del rispettivo titolare, salvo che lo impongano motivi di ordine
legale o deontologico.
2. A tale
fine, i Soci:
a)
devono esercitare la dovuta cautela
nell´utilizzo delle informazioni acquisite durante la vita associativa;
b)
non devono usare le informazioni ottenute né
per vantaggio personale né secondo modalità contrarie alle leggi o che siano o possano essere di nocumento agli scopi ed ai valori dell´AODV231.
Art. 14
– Conflitto di interessi
1. I Soci
si impegnano ad evitare qualsiasi situazione di conflitto con gli interessi
dell´AODV231 e degli altri Soci.
2. Ciascun
Socio si impegna a comunicare preventivamente al Collegio dei Probiviri possibili situazioni di
conflitto di interesse nelle quali ritenesse di trovarsi. Il Collegio dei Probiviri, effettuate le opportune
verifiche, né darà a sua volta notizia al Consiglio Direttivo.
3. Nel
caso previsto dal comma precedente, il Socio, il Collegio dei Probiviri ed il
Consiglio Direttivo dovranno concordare le modalità più opportune per evitare o
comporre il conflitto di interessi. Ove ciò non fosse possibile, il Socio dovrà
astenersi dal partecipare alla vita associativa per la parte in cui tale
partecipazione sia o possa essere influenzata dai propri interessi.
CAPO II :
"
Rapporti dell´Associazione con i terzi”
Art. 15
–
Ambito di operatività e diffusione
esterna
I
principi esposti nel presente Codice devono improntare i rapporti intercorrenti
tra l´AODV231 e qualsiasi soggetto terzo. Ove possibile,
l´applicazione del Codice dovrà ritenersi estesa, nelle forme e nei modi
ritenuti più idonei, a quanti a qualsiasi titolo entrino in contatto con l´AODV231.
Art.16 – Rapporti con
le Istituzioni
L´AODV231 si prefigge di dialogare attivamente con le istituzioni e con le
organizzazioni della società civile, mediante il confronto sulle tematiche relative alla normativa in materia di responsabilità amministrativa
degli enti, controlli di legittimità e conformità, etica degli affari e "corporate governance”.
Art.
17 – Altri contributi
1. L´AODV231 può
sostenere finanziariamente la propria attività anche ricorrendo a forme di
contribuzione diverse dalle quote associative (ad esempio accettando
sponsorizzazioni per l´organizzazione di singoli eventi), purché queste non la
distolgano dal perseguimento dei suoi scopi e non si pongano in contrasto con i
valori espressi dal presente Codice.
2. L´AODV231 si impegna
a fornire anche ai soggetti che contribuiscono una chiara e veritiera
rappresentazione circa gli scopi che essa persegue, le finalità, i tempi e le
modalità d´attuazione delle iniziative e dei progetti da sostenere, nonché
circa le attività svolte con l´impiego dei fondi.
3. L´AODV231 garantisce
che le risorse finanziarie vengano reperite in maniera etica, professionale e
trasparente, secondo l´interesse esclusivo dell´AODV231 e mai a
vantaggio personale.
4. Nell´ambito delle
rendicontazioni annuali fornite ai soci saranno singolarmente elencati i
contributi ricevuti, i soggetti che li hanno erogati, l´utilizzo che ne è stato
fatto.
5. L´AODV231 non
finanzia comunque la propria attività tramite il ricorso al credito.
PARTE III
"ATTUAZIONE DEL
CODICE ETICO”
Art.
18 – Sanzioni
1. Il Consiglio Direttivo garantisce
il rispetto del presente Codice. Ai sensi dell´art. 10 dello Statuto, il
Consiglio Direttivo può deliberare l´esclusione del Socio o la sua sospensione
cautelare in presenza di gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Codice.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione
della sospensione cautelare, il Socio sospeso ha diritto di presentare ricorso
al Collegio dei Probiviri, il quale deve pronunciarsi nel termine di 60
giorni dal ricevimento del ricorso, conformemente alla previsione statutaria
richiamata al comma precedente.
Art.
19 – Ruolo del Collegio dei Probiviri
1. A norma dell´art. 20 dello
Statuto, il Collegio dei Probiviri, a
richiesta del Consiglio Direttivo, è chiamato ad interpretare le norme del
presente Codice, a definire qualsiasi controversia relativa ai rapporti
associativi e ad esprimere parere non vincolante sulle disposizioni del
presente Codice.
2. Nell´esercizio dei suoi compiti, il
Collegio dei Probiviri:
a)
provvede ad istruire, anche a seguito di
motivate segnalazioni del Consiglio Direttivo e dei Soci, i casi di presunte infrazioni alle prescrizioni del Codice medesimo;
b)
qualora le contestazioni o le denunce di
infrazione al Codice risultino fondate, sottopone al Consiglio Direttivo le adeguate proposte di sanzione.
3. Il Collegio dei Probiviri, ove lo ritenga opportuno, può emettere raccomandazioni
preventive in relazione a fattispecie di comportamento che, pur non costituendo
palesi violazione del Codice etico, non appaiano conformi ai principi generali
del Codice stesso o dell´etica associativa.
Art. 20 – Modalità di
diffusione del Codice Etico
1. Il presente Codice viene pubblicato in chiaro sul
sito dell´AODV231.
2. I valori e i principi che l´AODV231 intende affermare attraverso il Codice Etico saranno trasfusi nelle iniziative informative e di formazione e condivisi mediante tutti gli strumenti di comunicazione
interna disponibili.
PARTE IV
"ADOZIONE E
AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO”
Art. 21 – Adozione e
aggiornamento del Codice Etico
1. L´adozione del presente Codice è deliberata
dall´Assemblea dei Soci, conformemente a quanto previsto dall´art. 17 dello Statuto.
2. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di proporre modifiche e integrazioni al
presente Codice. Esse devono essere sottoposte all´approvazione dell´Assemblea
dei Soci.