Documenti Societari | Statuto

versione adottata in data 21 giugno 2023 

 

STATUTO
 

 

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TITOLO I
 

 

Costituzione – Scopi – Sede e Durata

 

 

Articolo 1 – Costituzione
 

 

E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile nonché dell’art. 2 della legge n. 4/2013, l’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, in forma abbreviata “AODV231” nel seguito: l’“Associazione”. L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.
 

 

Articolo 2 – Sede
 

 

L’Associazione ha sede in Milano. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede può essere trasferita nell’ambito della città metropolitana di Milano e possono essere istituite sedi secondarie.
 

 

Articolo 3 – Durata dell’Associazione
 

 

La durata dell’Associazione è illimitata, salvo il venir meno della pluralità dei Soci o l’impossibilità del conseguimento degli scopi associativi.

 

 

Articolo 4 – Scopi dell’Associazione
 

 

1.         L’Associazione ha carattere volontario, è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. L’Associazione si propone il fine di valorizzare le competenze degli associati e di garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

 

2.         L’Associazione persegue i seguenti scopi fondamentali:

 

a)     costituire il luogo elettivo per la discussione e l’approfondimento delle tematiche relative all’applicazione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, con particolare riguardo all’attività degli organismi di vigilanza, nonché, più in generale, al governo societario ("corporate governance"), mediante il confronto e lo scambio di informazioni tra i soci, salvo in ogni caso l’autonomia di ciascuno nello svolgimento delle proprie funzioni;

 

b)     promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze in materia di controlli di legittimità e di conformità alla normativa, etica degli affari e "corporate governance";

 

c)     promuovere il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo di componente degli organismi di vigilanza - nonché, per quanto rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, degli organi, organismi, uffici e funzioni aziendali - e favorirne la crescita professionale, mediante l’organizzazione di adeguati e specifici percorsi di formazione;

 

d)     sviluppare soluzioni condivise ai problemi applicativi posti dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, ai problemi connessi all’operatività degli organismi di vigilanza; eventualmente anche mediante l’elaborazione di "standard" e "best practice";

 

e)     proporsi come interlocutore qualificato ad ogni livello istituzionale e associativo per un confronto sulle tematiche relative alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti - nonché alla normativa dalla stessa richiamata o comunque alla stessa collegata - e alla sua applicazione, interpretazione ed evoluzione;

 

f)      compiere qualsiasi atto utile od opportuno per il conseguimento degli scopi associativi, ivi compresa la stipulazione di contratti.


 

 

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TITOLO II

 

Soci
 

 

Articolo 5 – Categorie di soci

 

I Soci possono appartenere alle seguenti categorie: Fondatori, Effettivi ed Onorari.
 

 

Articolo 6 – Soci Fondatori
 

 

I Soci Fondatori sono coloro che partecipano all’Assemblea dei Soci Fondatori convocata dal Presidente dopo la costituzione dell’Associazione. I Soci Fondatori sono anche Soci Effettivi.
 

 

Articolo 7 – Soci Effettivi
 

 

1. I Soci Effettivi sono le persone fisiche che svolgono - o che hanno svolto nei 5 anni precedenti la data di richiesta di ammissione all’Associazione – il ruolo di componenti di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, nonché i soggetti che svolgono funzioni di audit, compliance o supporto agli Organismi di Vigilanza dotati di adeguata e comprovata professionalità ed esperienza e che soddisfino i requisiti di onorabilità previsti dal comma 2 del presente articolo.
 

 

2. I Soci Effettivi, al momento della loro iscrizione all’Associazione e per tutta la durata della medesima, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

 

- non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod.proc.pen. ovvero un decreto penale di condanna, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o per altri delitti che comunque incidono sull’etica professionale e sulla onorabilità;

- non essere stati condannati ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

- non essere destinatari di una misura di prevenzione o di restrizione della libertà personale ai sensi delle vigenti leggi.
 

 

3. E’ dovere dell’associato informare tempestivamente il Consiglio Direttivo dell’eventuale venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità sopra menzionati.
 

 

Articolo 8 – Soci Onorari e Presidente Onorario

 

1.    I Soci Onorari sono coloro che, in base ad una delibera del Consiglio Direttivo, possono contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione in virtù dei titoli professionali e accademici acquisiti e per essersi distinti in attività di studio nelle materie di interesse dell’Associazione.

 

2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'Assemblea l'attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio (Fondatore o Effettivo) che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita e allo sviluppo dell'Associazione. Il Presidente Onorario diviene membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e contribuisce alla promozione dell’Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.
 

 

Articolo 9 – Ammissione, recesso e decadenza dei Soci Effettivi
 

 

1. La richiesta di iscrizione all’Associazione, corredata della documentazione idonea ad attestare i requisiti di cui all’art. 7, viene presentata al Consiglio Direttivo.

 

2. Presentando la richiesta di ammissione all’Associazione, il candidato dichiara di accettare integralmente le disposizioni contenute nel presente Statuto, nel Codice Etico dell’Associazione e nel Codice di Condotta ex art. 27 bis del D.Lgs. 205/2006 (se adottato). Sulla domanda di ammissione si pronuncia discrezionalmente il Consiglio Direttivo. Delle nuove ammissioni viene data informativa all’Assemblea alla prima seduta successiva.

 

3. E’ facoltà del Socio (Effettivo od Onorario) di recedere in qualsiasi momento dall’Associazione a mezzo di comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

 

4. Il recesso non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate per l’esercizio in corso, né alla rinuncia da parte dell’Associazione a quelle ancora dovute per l’esercizio in corso, né attribuisce al recedente alcun diritto sul fondo comune di cui all’art. 21.

 

5. I Soci Effettivi non in regola con il pagamento delle quote associative, che non provvedano dopo un secondo sollecito, decadono dal rapporto associativo - e di conseguenza, se del caso, dalla carica ricoperta in seno all’Associazione - per effetto della delibera di presa d’atto da parte del Consiglio Direttivo.
 

 

Articolo 10 – Sistema sanzionatorio

 

1. Qualora venga a conoscenza del venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità di cui al precedente art. 7.2, il Consiglio Direttivo provvede a sospendere ovvero escludere, a seconda che l’accertamento della responsabilità penale sia o meno definitivo, il Socio interessato, mediante apposita delibera.

 

2. Il Consiglio Direttivo può inoltre deliberare le sanzioni dell’ammonizione, della sospensione o, nei casi di maggiore gravità, dell’esclusione del Socio che si sia reso responsabile di una violazione del presente Statuto, del Codice Etico dell’Associazione o del Codice di Condotta ex art. 27 bis del D.Lgs. 205/2006 (se adottato).

 

3. Il Consiglio Direttivo assume le decisioni ai sensi dei precedenti paragrafi dopo aver udito, se possibile, le ragioni dell’interessato.

 

4. Avverso le deliberazioni di cui ai commi precedenti è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione delle stesse, ricorso al Collegio dei Probiviri, che deve pronunciarsi nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

 

5. L’esclusione non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate, né comporta rinuncia da parte dell’Associazione a percepire quelle ancora dovute per l’esercizio in corso, né attribuisce alcun diritto dell’escluso sul fondo comune di cui all’art. 21.
 

 

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TITOLO III
 

 

Organi
 

 

Articolo 11 – Organi dell’Associazione
 

 

1. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori, il Presidente Onorario, il Past President, il Segretario Generale.

 

2. Le funzioni inerenti alle predette cariche sono svolte a titolo gratuito, ad eccezione, ove così determinato dal Consiglio Direttivo, di quella di Segretario Generale.
 

 

Articolo 12 – Assemblea
 

 

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente su conforme delibera del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno un quinto dei Soci in regola con il versamento della quota associativa, purché tale richiesta sia accompagnata dalla specifica indicazione degli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.

 

2. Il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’Assemblea vengono fissati dal Consiglio Direttivo e sono comunicati, con modalità telematica, all’ultimo indirizzo comunicato da ciascun Socio. L’avviso può indicare una seconda convocazione fissata anche per lo stesso giorno della prima, e deve in ogni caso essere inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

 

3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice-Presidente ovvero da altro Consigliere designato dall’Assemblea a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. Il Presidente nomina un Segretario, anche non Socio, che con lui sottoscrive il verbale dell’Assemblea. Ove occorre, l’Assemblea nomina uno o più scrutatori. Il Presidente regola la discussione e le votazioni, le quali sono in ogni caso segrete.
 

 

Articolo 13 – Poteri dell’Assemblea
 

 

1. L’Assemblea può tenersi in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.
 

 

2. L’Assemblea in seduta ordinaria:

 

a) determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dall’art. 15, commi 4 e 5;

b) elegge i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, nonché i Presidenti degli stessi;

c) determina, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa dovuta da ciascun Socio, anche in misura diversa per ciascuna categoria di Soci;

d) delibera sull’approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente e sulla relazione concernente l’attività svolta dall’Associazione in tale esercizio, entrambi predisposti dal Consiglio Direttivo;

e) elabora gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, tenendo conto degli scopi di questa;

f) delibera su qualsiasi materia che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo;

g) su proposta del Consiglio Direttivo, nomina il Presidente Onorario.
 

 

3.     L’Assemblea in seduta straordinaria:

 

a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione.
 

 

Articolo 14 – Svolgimento dell’Assemblea
 

 

1.     Sono ammessi all’Assemblea ed esercitano il diritto di voto i Soci Effettivi in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
 

 

2.     Sono inoltre ammessi all’Assemblea, senza diritto di voto, i Soci Onorari in regola con il versamento delle quote associative, se previste.
 

 

3.     Ogni Socio avente diritto di voto può farsi rappresentare per delega da un altro Socio. Alla stessa persona non possono essere conferite più di cinque deleghe.
 

 

4.     L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
 

 

5.     L’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, quale che sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.
 

 

6.     Le deliberazioni dell’Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per le delibere dell’Assemblea in seduta straordinaria tale maggioranza deve comprendere almeno il 60% dei presenti aventi diritto al voto.
 

 

7.     Le modalità di intervento in Assemblea e di esercizio del diritto di voto, anche con il supporto di strumenti telematici, sono definite dal Consiglio Direttivo e comunicate nell’avviso di convocazione.
 

 

Articolo 15 – Consiglio Direttivo
 

 

1. Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 15 e non più di 18 membri oltre al Past President e al Presidente Onorario, qualora non siano tra gli eletti del nuovo Consiglio.
 

 

2. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i Soci Effettivi. Restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
 

 

3. Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto: (i) il Presidente del precedente Consiglio, con il titolo di Past President, il quale, qualora non sia tra gli eletti del nuovo Consiglio, dura in carica tre anni e ha diritto di voto; (ii) il Presidente Onorario, senza diritto di voto.
 

 

4. Ai fini dell’elezione, gli interessati devono presentare le loro candidature in forma di lista. Ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve indicare fra i candidati almeno 2 persone che non siano Consiglieri uscenti. Ciascun Socio può presentare o concorrere alla presentazione di non più di una lista. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
 

 

5. La presentazione di ogni lista deve avvenire per iscritto, in formato elettronico, almeno 20 giorni prima del giorno in cui è convocata l’Assemblea chiamata a rinnovare il Consiglio Direttivo, deve tenere conto delle esigenze relative alla parità di genere e deve essere corredata da:

 

-  dichiarazione del Socio che presenti la lista che quest’ultima viene depositata per conto di un numero di Soci Effettivi pari a non meno del 10% dei Soci Effettivi alla data della presentazione;

- curriculum vitae di tutti i candidati indicati nella lista;

- dichiarazione di ciascun candidato attestante la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui al precedente art. 7, l’accettazione della candidatura e, in caso di elezione, della carica;

- breve esposizione del progetto per l’Associazione, di cui la lista si fa portatrice.
 

 

6. Le candidature pervenute saranno pubblicate, insieme alla convocazione dell’Assemblea, nella parte riservata del sito dell’Associazione. La verifica circa la sussistenza e l’adeguatezza degli elementi di cui sopra è di competenza del Collegio dei Probiviri, cui è devoluto il compito di vagliare le liste e, qualora conformi a quanto previsto dal presente art. 15, sottoporle all’Assemblea.
 

 

7. Ciascun Socio può esprimere una preferenza per una sola delle liste presentate per l’elezione del Consiglio Direttivo; sono eletti i candidati appartenenti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.
 

 

8. Ove durante il triennio vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, questo provvede alla relativa sostituzione mediante cooptazione. Il sostituto resta in carica sino alla successiva Assemblea, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri.
 

 

9. E’ facoltà del Consiglio Direttivo di nominare propri componenti aggiunti anche in eccedenza rispetto a quanto deliberato dall’Assemblea ed al limite previsto dal comma 1. Tali componenti aggiunti sono selezionati tra i Soci Onorari in grado di garantire all’Associazione un contributo di particolare rilievo. In ogni caso, i membri del Consiglio Direttivo così nominati non possono essere più del 20% del totale dei componenti del Consiglio Direttivo.
 

 

10. I soggetti così nominati sono componenti a pieno titolo del Consiglio Direttivo, ma non possono ricoprire altre cariche associative. Restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.
 

 

11. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’Atto Costitutivo.
 

 

Articolo 16 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

 

1.     Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri:

 

a)        il Presidente;

b)        il Vice-Presidente, con funzioni vicarie;

c)        il Tesoriere.

 

Il primo Presidente, il primo Vice-Presidente e il primo Tesoriere sono nominati nell’Atto Costitutivo.
 

 

2.     Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente tutte le volte in cui questi sia assente o impossibilitato ad operare.
 

 

3.     Il Tesoriere è depositario delle disponibilità finanziarie dell’Associazione e della contabilità, della quale cura la tenuta, secondo criteri di professionalità, trasparenza e precisione.
 

 

4.     Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno e ogniqualvolta lo richieda la maggioranza dei suoi componenti in carica.
 

 

5.     Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite ove intervenga la maggioranza dei componenti elettivi.
 

 

6.     Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per video o teleconferenza, purché siano assicurate condizioni che consentano l’identificazione e la partecipazione alla discussione e al voto di ciascun partecipante, nonché mediante consultazione scritta ovvero consenso espresso per iscritto.
 

 

7.     Le delibere sono prese con voto palese e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
 

 

8.     Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Generale, determinandone i relativi poteri e funzioni, il quale può intrattenere un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’Associazione.
 

 

9.     Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice-Presidente ovvero da altro Consigliere designato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, anche non Socio, che redige il verbale delle riunioni, da trascriversi in apposito libro.
 

 

Articolo 17 – Poteri del Consiglio Direttivo, Comitato Esecutivo e altri Comitati, Gruppi di Lavoro
 

 

1.     Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’Associazione e ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa che non siano di competenza dell’Assemblea.
 

 

2.     Il Consiglio Direttivo assume, anche per via telematica, tutti i provvedimenti idonei ad attuare gli scopi dell’Associazione, nel rispetto degli indirizzi espressi dall’Assemblea.
 

 

3.     Al Consiglio competono in particolare i seguenti poteri:

a) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;

b) effettuare le nomine previste dall’art. 16;

c) determinare la misura delle quote associative annuali e di eventuali quote straordinarie, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d) curare la pubblicazione, sul sito web dell’Associazione, dei dati informativi previsti dall’art.1 della legge n. 4/2013;

e) predisporre entro il 30 aprile di ciascun anno il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio sociale precedente e la relazione concernente l’attività svolta dall’Associazione in tale esercizio, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;

f) convocare l’Assemblea, ove non vi provveda il Presidente, almeno una volta all’anno e quando ne facciano richiesta i Soci ai sensi dell’art. 12;

g) proporre all’Assemblea le modifiche al presente Statuto;

h) delegare i propri poteri al Presidente, in aggiunta a quelli che già gli spettano a norma di Statuto, nonché ad altri propri componenti;

i) redigere il Codice Etico dell’Associazione ed eventualmente il Codice di Condotta ex art. 27 bis D.Lgs. 206/2005, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

j) assumere le determinazioni di cui all’art. 10;

l) istituire Comitati cui devolvere specifiche funzioni, tra i quali in particolare un comitato scientifico incaricato dell’organizzazione di eventi e percorsi di formazione per gli associati;

m) intraprendere qualsiasi azione utile od opportuna per il perseguimento degli scopi dell’Associazione.
 

 

4.     Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i relativi poteri e funzioni, composto da 5 o 7 membri, come segue: (i) di diritto, il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere; (ii) su decisione del Consiglio Direttivo, 2 o 4 Consiglieri. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano - salvo diversa determinazione dello stesso, da assumersi di volta in volta - il Past President e il Segretario Generale.
 

 

5.     Il Consiglio Direttivo può istituire uno o più Comitati, anche per singoli progetti o attività, determinandone i relativi poteri e funzioni, composti da Consiglieri ovvero da Consiglieri e Soci Effettivi, anche non Consiglieri, purché in ogni caso i primi rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti del relativo Comitato. I componenti di ciascun Comitato non possono essere in numero superiore a 7. Il Consiglio Direttivo, all’atto della nomina dei componenti di ciascun Comitato, individua un Coordinatore al quale è rimesso il compito di individuare i Soci Effettivi, anche non Consiglieri, componenti del Comitato di appartenenza.
 

 

6.     Il Consiglio Direttivo può formare Gruppi di Lavoro, anche per singoli progetti o attività, a supporto delle attività dei Comitati. I membri dei Gruppi di Lavoro sono nominati fra Soci, restando inteso che, in ogni caso, almeno un membro deve essere Consigliere.
 

 

Articolo 18 – Presidente
 

 

1.     Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, che ne esercita tutte le funzioni.
 

 

2.     Oltre ai poteri ad esso spettanti a norma di Statuto e a quelli che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo, il Presidente può, in caso di urgenza, compiere qualsiasi atto di competenza del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 17, lettere c), d), g), h) e i), salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.
 

 

Articolo 19 – Collegio dei Revisori
 

 

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 componenti eletti dall’Assemblea anche tra i non soci. Resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. I Revisori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 7 del presente Statuto. Il Presidente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.
 

 

2. Le candidature per l’elezione del Collegio dei Revisori vanno presentate in forma scritta almeno 20 giorni prima della data fissata per l’Assemblea che è chiamata a rinnovare detto organo, indirizzandole al Presidente dell’Associazione.

 

Il Collegio dei Revisori:

 

a) vigila sulla gestione finanziaria dell’Associazione;

b) convoca l’Assemblea, qualora non vi provvedano il Presidente o il Consiglio Direttivo;

c) presenta all’Assemblea la propria relazione sul rendiconto economico–finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, previa convocazione contestuale alla convocazione del Consiglio Direttivo.
 

 

Articolo 20 – Collegio dei Probiviri
 

 

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 componenti eletti dall’Assemblea tra i Soci dell’Associazione. Essi restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Uno dei tre membri può essere Socio Onorario.
 

 

2. Le candidature per l’elezione del Collegio dei Probiviri vanno presentate in forma scritta almeno 20 giorni prima della data fissata per l’assemblea che è chiamata a rinnovare detto organo, indirizzandole al Presidente dell’Associazione.
 

 

3. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo previa convocazione contestuale alla convocazione del Consiglio Direttivo.
 

 

4. Al Collegio dei Probiviri competono:

 

a) su richiesta del Consiglio Direttivo, l’interpretazione delle norme dello Statuto, del Codice Etico e di qualsiasi altra norma adottata dall’Associazione per il proprio funzionamento;

b) le pronunce di cui al precedente art. 10, comma 4;

c) i compiti indicati al precedente art. 15;

d) la definizione delle controversie di cui al successivo art. 26;

e) esprimere parere non vincolante sul Codice Etico e sulle modifiche al presente Statuto.

 

 

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TITOLO IV

 

Rapporti economici e rendiconto di gestione
 

 

Articolo 21 – Fondo comune

 

1.    Il fondo comune è destinato in via esclusiva a sovvenzionare le attività dell’Associazione ed è costituito:

 

a)        dalle quote associative annuali;

b)        da eventuali quote associative supplementari;

c)        dalle eccedenze attive della gestione;

d)        da tutti i cespiti acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione.
 

 

2.    Le disponibilità liquide dell’Associazione vengono depositate presso un istituto di credito e possono essere investite in titoli pubblici dell’area Euro, ovvero in altre forme di investimento mobiliare scelte dal Consiglio Direttivo, secondo criteri di sana e prudente gestione.
 

 

Articolo 22 – Quote associative
 

 

1.     Tutti i Soci sono tenuti a versare la quota associativa deliberata annualmente dall’Assemblea ai sensi dell’art. 12.

 

2.    Qualora la deliberazione di cui al comma che precede non intervenga entro il 30 giugno di ciascun anno deve ritenersi automaticamente confermata la misura della quota associativa dell’anno precedente.
 

 

Articolo 23 – Rendiconto economico-finanziario
 

 

1.     L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
 

 

2.    Il rendiconto economico-finanziario relativo agli aspetti economici e patrimoniali dell’attività svolta è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere fornito ai Soci o comunque posto a loro disposizione con congruo anticipo rispetto alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione.
 

 

3.     Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
 

 

4.   Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori, può sottoporre il rendiconto economico e finanziario a revisione contabile.
 

 

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TITOLO V
 

 

Norme finali
 

 

Articolo 24 – Scioglimento

 

Lo scioglimento dell’Associazione si verifica:

 

a)         per il venir meno della pluralità dei Soci, ove questa non si ricostituisca entro i 6 mesi successivi;

b)         su delibera dell’Assemblea con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto;

c)         per impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi.
 

 

Articolo 25 – Liquidazione
 

 

In caso di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del Collegio dei Revisori e delibera sulla destinazione dell’eventuale residuo.
 

 

Articolo 26 – Controversie
 

 

1.     Qualsiasi controversia dei Soci tra loro o con l’Associazione relativa all’interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché, in generale, ai rapporti associativi, è devoluta alla competenza del Collegio dei Probiviri.
 

 

2.     Le determinazioni in merito da parte del Collegio dei Probiviri sono considerate come espressione della volontà delle parti in lite e sono definitive e inappellabili.