Corte di Cassazione - V Sez. Penale - sentenza 9 maggio 2013 n. 20060/2013 (udienza 4/4/2013)

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20060/2013, ha accolto le ragioni esposte nel ricorso per saltum presentato dai magistrati Greco, Fusco e Nocerino, annullando la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano, in data 18 aprile 2011, con cui si assolvevano quattro istituti di credito e i rispettivi manager per il reato di aggiotaggio informativo.

Preliminarmente, il giudicante è intervenuto sulla spiegata eccezione di prescrizione promossa dalla difesa dell’istituto resistente richiamando il contenuto dell’art. 60 del D.Lgs. n. 231/2001, secondo cui "non può procedersi alla contestazione di cui all’art. 59 quando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione”.

Il richiamo ha permesso al Supremo Collegio di precisare il contenuto della disposizione anche se lo stesso appare "piuttosto chiaro” poiché la norma "comporta che l’estinzione per prescrizione del reato impedisce unicamente all’accusa di procedere alla contestazione dell’illecito amministrativo e non impedisce, invece, di portare avanti il procedimento già incardinato”, come avvenuto nel caso di specie.

Ritenuto, dunque, fondato il ricorso depositato dalla Procura di Milano, la Suprema Corte è passata ad analizzarne le motivazioni rilevando che lo stesso basava le proprie argomentazioni sull’erronea applicazione dell’art. 8 D.Lgs n. 231/2001, rubricato "l´autonomia delle responsabilità dell’ente”.

Nella sentenza di primo grado l’organo giudicante avrebbe fatto discendere, in via del tutto automatica, l’esclusione della colpevolezza della persona giuridica a quella della persona fisica, esponente dell’istituto di credito disattendo, pertanto, ad avviso della Procura, la richiamata disposizione normativa secondo cui la colpevolezza dell’ente, ancorché dipendente da reato, costituisca un titolo autonomo di responsabilità.

Invero, con tale omissione il Tribunale...

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