Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 27 giugno 2013 n. 28164/2013 (udienza 29/5/2013)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28164/2013, ribadisce l´esclusione dei reati tributari quali fonte di responsabilità ex D.Lgs n. 231/2001.

La vicenda scaturiva dalla definizione di tre falsi contratti di sponsorizzazione stipulati da una società calcistica. Gli accordi erano indicati in contabilità e stornati dai bilanci societari, con conseguenti riflessi in sede di dichiarazione dei redditi e tali da ostacolare, altresì, l´esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità pubbliche.

Il G.I.P. disponeva così il sequestro preventivo per la somma di Euro 302.500,00 in relazione al reato di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi” ex art. 3 D.Lgs. n. 74/2000e analoga somma in relazione ai reati ex artt. 2621 e 2638 c.c..

Il provvedimento era impugnato dall´ente e in sede di riesame il tribunale circoscriveva il sequestro alle sole ipotesi previste dal codice civile poiché le uniche a costituire fonte di responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 - art 25-ter, ed escludeva per la medesima ragione il reato di natura tributaria.

Il provvedimento emesso dal tribunale di merito trovava conferma, in base alle medesime motivazioni, in sede di legittimità.

 

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