Concussione per costrizione e induzione indebita
Le Sezioni Unite penali della Suprema Corte di Cassazione hanno sciolto un contrato giurisprudenziale in materia di concussione per costrizione e induzione, così come novellate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.
Nello specifico, il quesito formulato nell´ordinanza di rimessione era volto a comprendere quale fosse la linea di demarcazione tra la fattispecie di concussione (prevista dall´art. 317 cod. pen.) e quella di induzione indebita a dare o promettere utilità (prevista dall´art. 319 quater cod. pen. di nuova introduzione), soprattutto con riferimento al rapporto tra la condotta di costrizione e quella di induzione.
L´intervento delle SS.UU. si giustifica in forza di un, ormai noto, contrasto giurisprudenziale, nel tempo consolidatosi e che ripartiva la questione secondo tre differenti filoni, di seguito sintetizzati:
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la costrizione consiste in quel comportamento del p.u. idoneo ad ingenerare nel privato, una situazione di "metus”, derivante
dall´esercizio del potere pubblico, che sia tale da limitare la libera determinazione di quest´ultimo, ponendolo in una situazione di minorata difesa rispetto alle richieste più o meno larvate di denaro o altra utilità. L´induzione, invece, consiste nella condotta del pubblico ufficiale o dell´incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell´indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità;
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la costrizione implica l´impiego da parte del p.u. della sola violenza morale, che consiste in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima una lesione patrimoniale o non patrimoniale; al contrario, l´induzione, è concetto che va definito "per sottrazione”, sicché deve ritenersi sussistente quando, in assenza di qualsivoglia minaccia, vengano prospettate, da parte del p.u. o dell´incaricato di pubblico servizio, conseguenze sfavorevoli derivanti dall´applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità;
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l´induzione necessita di una pressione psichica posta in essere dal p.u. o dall´incaricato di pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della costrizione, per la conservazione, da parte del destinatario di essa, di un significativo margine di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta con un´aggressione più tenue e/o in maniera solo suggestiva ovvero perché egli è interessato a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale, per conseguire un indebito beneficio.
Preso atto del contrasto giurisprudenziale le Sezioni Unite, con la "informazione provvisoria n° 18” del 24 ottobre u.s., hanno adottato la soluzione secondo cui "la fattispecie di induzione indebita di cui all´art. 319-quater cod. pen. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del p.u. o dell´incaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all´art. 317 cod. pen., invece si è in presenza di una condotta del p.u. che limita radicalmente la libertà di
autodeterminazione del destinatario”.
Il principio di diritto, ove confermato in sentenza, porrebbe fine al conflitto maturato in questi mesi.

