Modifica dell’art. 416-ter c.p.
Il 3 aprile la Camera ha approvato, con modificazioni, in terza seduta, la proposta di legge recante la "modifica all’art. 416-ter del codice penale in materia di scambio politico mafioso”, reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art.24 ter del D.Lgs. 231/2001. Il disegno di legge era stato approvato dal Senato lo scorso 28 gennaio.
La nuova formulazione sanziona con la reclusione da 4 a 10 anni chi, avvalendosi del metodo mafioso, accetta la promessa di procurare voti "in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità”.
Le novità rispetto alla versione licenziata dal Senato sono sintetizzabili come segue:
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l’eliminazione del riferimento alla "qualunque" altra utilità;
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la cancellazione della generica disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa;
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la riduzione della pena edittale che passa nel minimo da 7 a 4 anni e nel massimo da 12 a 10 anni.
Il testo torna in Senato per l’ultimo passaggio parlamentare.
L’AODV231 continuerà a monitorare l’iter legislativo.

