Market abuse

Il Consiglio Europeo, in data 14 aprile 2014, ha adottato due distinte proposte normative in materia di abusi di mercato, con l´obiettivo di uniformare, a livello comunitario, le varie discipline nazionali su tali illeciti, inasprire il sistema sanzionatorio e ribadire la punibilità delle persone giuridiche. 

 

Il comunicato stampa, rilasciato dalla Commissione Europea all´indomani della presentazione del regolamento, specificava la portata dell´abuso di mercato e delineava il duplice ambito in cui questo poteva declinarsi, ovvero: 

  • l´abuso di informazioni privilegiate;
  • la manipolazione del mercato.

La prima fattispecie si concretizza quando una persona negozia in strumenti finanziari essendo in possesso di informazioni sensibili sotto il profilo dei prezzi in relazione a tali strumenti, mentre la seconda prevede la manipolazione dei prezzi di strumenti finanziari attraverso differenti modalità quali la diffusione di false voci/informazioni o negoziando negli strumenti finanziari collegati.

 

Entrambe le condotte, recita altresì il comunicato, dovranno essere considerate "penali se commessi intenzionalmente” e gli Stati membri dovranno provvedere affinché le sanzioni penali comminate siano effettive, proporzionate e dissuasive e ciò in considerazione del fatto che"i regimi sanzionatori attualmente in vigore negli Stati membri si sono rivelati non sufficientemente efficaci (...) e le forti divergenze consentono ai trasgressori di approfittare delle lacune giuridiche”.

 

La volontà di rafforzare la disciplina normativa deriva dalla consapevolezza di convivere con un mercato in continuo sviluppo e dalla contestuale necessità di articolare un complesso normativo idoneo a contrastare le condotte illecite. 

 

Il complesso iter legislativo, intrapreso nel 2011 e che si concluderà tra non meno di 24 mesi, avrà quale positivo effetto quello di costituire un forte deterrente alla commissione di tali reati e ciò grazie alla possibilità di imporre sanzioni pari a importi fino a tre volte superiori ai profitti ottenuti mediante gli abusi di mercato o almeno pari al 15% del volume d´affari per le imprese.

 

In allegato i testi dei provvedimenti:

 

Regolamento n° IP/11/1217;

Direttiva n° IP/11/1218.