Corte di Cassazione - VI Sez. Penale – ordinanza 26 marzo 2015 n. 12924/2015 (udienza 19/11/2014)

Dopo la recente pronuncia (sentenza 13017/2015) con cui negava la confisca per equivalente in caso di reato prescritto, la Cassazione torna sul tema delle misure di sicurezza patrimoniali con l´ordinanza n. 12924/2015, questa volta rimettendo la questione alle Sezioni Unite.

La Suprema Corte si domanda se si possa disporre la confisca in presenza di un reato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, ovvero in caso di assenza della sentenza di condanna o di applicazione concordata della pena.

Il primo nodo da sciogliere riguarda la tipologia di misura applicabile, poiché la giurisprudenza distingue a seconda che si tratti di confisca diretta o per equivalente, «ammettendo, non senza contrasti – spiegano i giudici - la confiscabilità dei beni costituenti il prezzo o il profitto del reato prescritto solo nel primo caso».

Mentre nel secondo caso «tende a ritenere precluso il provvedimento ablatorio in presenza di un reato prescritto, in quanto attribuisce a tale tipo di confisca natura sostanzialmente sanzionatoria».

Quest´ultimo argomento è stato tra l´altro utilizzato dalla citata sentenza 13017/2015 per negare la validità del provvedimento ablatorio nei confronti dell´ente.

Terreno certamente meno ostico quello relativo alla confisca obbligatoria, dove – senza una pronuncia di condanna – la "via diretta” è ammessa per «colpire il soggetto che ha acquisito i beni illecitamente» ed «eliminare in maniera definitiva dal mondo giuridico e dai traffici commerciali valori patrimoniali la cui origine risale all´attività criminale posta in essere».

Occorre comunque valutare anche, come rileva l´ordinanza della Suprema Corte, in quale fase processuale interviene la prescrizione, poiché sono ben distinti i casi in cui vi sia o meno l´effettivo accertamento dei profili di responsabilità. Si pensi, ad esempio, all´estinzione dichiarata durante l´udienza preliminare o ancor peggio alla circostanza in cui l´azione...

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