Fisco, arriva la "cooperative compliance"

Nasce il "regime dell´adempimento collaborativo”, o cooperative compliance, tra Agenzia delle Entratee contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Questa la principale novità tra quelle messe a punto dal Consiglio dei Ministri, in attuazione della riforma fiscale prevista dalla Legge delega 23 del 2014.

 

Su proposta del Ministro dell´Economia, il Governo ha infatti approvato uno schema di decreto legislativo per rafforzare la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. All´interno, trova anzitutto definizione il concetto di "abuso”, da intendersi come «una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all´amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni».

 

Non si considerano invece abusive le manovre giustificate da «valide ragioni extrafiscali non marginali», anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell´impresa o dell´attività professionale del contribuente.

 

Il provvedimento introduce inoltre alcune novità sui termini di accertamento. A tutela del contribuente si prevede che il raddoppio dei termini, in presenza di un reato penale, sia possibile a condizione che la denuncia all´Autorità giudiziaria da parte dell´amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini di decadenza dell´accertamento. Il raddoppio non opera se la notizia di reato viene perciò presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria.

 

Per promuovere l´adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate tra amministrazione finanziaria e contribuenti, e favorire la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, viene quindi istituito il regime di adempimento collaborativo. In fase di prima applicazione, l´accesso (su base volontaria) è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono cioè un volume di affari non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, a coloro che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota, secondo l´invito pubblico del 25 giugno 2013 pubblicato sul sito ufficiale dell´Agenzia delle Entrate.

 

Chi vuol entrare nel nuovo programma deve in ogni caso essere dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, cioè il «rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria, o in contrasto con i principi e le finalità dell´ordinamento tributario». Il sistema deve assicurare «una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell´organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali; efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali; efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive».

 

Questa forma di compliance, a metà strada tra il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto 231 e il rating di legalità, prevede l´invio – almeno annuale - di una relazione agli organi di gestione per l´esame e le conseguenti valutazioni.

 

Mentre all´Agenzia delle Entrate è affidato il compito di valutare l´adeguatezza del sistema attuato (e proporre eventuali aggiustamenti), al contribuente spetta quello di aggiornarlo e promuovere parallelamente «una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l´affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali».

 

L´adesione al regime comporta l´iscrizione in un apposito elenco on-line e la possibilità di pervenire - con l´Agenzia delle Entrate - a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni, «attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell´anticipazione del controllo».

 

In sintesi, l´intento della norma è consentire agli enti virtuosi di ridurre la possibilità di incorrere in sanzioni amministrative o penali in ragione di questioni fiscali, garantendo la certezza del diritto.