La lente della Cassazione sui nuovi ecoreati

Il Massimario della Cassazione fa chiarezza sulla legge 68/2015 che riforma il sistema dei delitti ambientali, presentando una corposa relazione che ne evidenzia caratteristiche e criticità. 

 

Pur «con l´inevitabile sommarietà di una primissima lettura», l´esito non è una bocciatura, poiché il provvedimento è «una innovazione attesa da lungo tempo». Tuttavia le perplessità non mancano. 

 

La lettura delle nuove norme palesa infatti, da subito, la difficoltà del legislatore nel contemperare istanze apparentemente antagoniste«da una parte, l´esigenza di una definizione quanto più puntuale delle fattispecie (…); dall´altra, la necessità di non imbrigliare l´assetto normativo in una casistica che non può a priori esaurire tutta la possibile gamma delle manifestazioni criminose»

 

Con particolare riferimento alla nuova fattispecie di inquinamento ambientale, a sollevare qualche polemica è soprattutto l´uso dell´avverbio "abusivamente”

 

Il rischio, infatti, è quello di escludere dal raggio d´azione della norma tutte quelle condotte che, pur causando inquinamento ambientale, sarebbero coperte dal rilascio di un´autorizzazione. Diverrebbe, in pratica, impossibile colpire i fenomeni d´inquinamento industriale massiccio, poiché formalmente autorizzato. 

 

«Nel concetto di "abusivamente” -  evidenzia la Corte - dovrebbero dunque potersi ricomprendere anche le situazioni nelle quale l´attività, pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto formale del titolo, presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo”. 

 

Quanto al disastro ambientale, permangono i dubbi di costituzionalità che già avevano colpito la vecchia fattispecie di cui all´art. 434 c.p. 

 

È vero, argomenta il Massimario, che «nella formulazione della fattispecie un ruolo importante hanno assunto - come dichiarato in via programmatica in sede di lavori parlamentari - i rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 327 del 30 luglio 2008», chiamata a pronunciarsi proprio sulla compatibilità del disastro con il principio di determinatezza di cui all´art. 25 Cost. Resta tuttavia da verificare se la diversa tecnica legislativa, adottata per ridisegnare il delitto, soddisfi i requisiti dettati dalla Costituzione. 

 

Il nuovo reato di disastro, «riapre evidentemente il tema della natura del dolo»affrontato di recente dalle Sezioni Unite

 

Concrete, infine, le perplessità sul regime della prescrizione

 

Attraverso il comma 6 dell´art. 1, la legge 68/2015 opera infatti un inasprimento della disciplina dei nuovi delitti, i cui termini di prescrizione vengono raddoppiati rispetto a quelli ordinari. È ovvio, ad avviso della Corte, che tale aumento risponde all´esigenza di perseguire fattispecie, come l´inquinamento e il disastro, caratterizzate da condotte progressive e stratificate. In ogni caso, «è indubbio che l´accertamento e la repressione dei più gravi delitti ambientali godono oggi di un termine oggettivamente macroscopico (nel caso di disastro ambientale doloso, pari a quarant´anni, allungati sino a cinquanta in presenza di atti interruttivi), rispetto al quale stridono i brevissimi termini dei reati contravvenzionali prodromici».