Sì definitivo del Parlamento alla Legge di delegazione europea 2014
Il DDL con "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l´attuazione di altri atti dell´Unione europea - Legge di delegazione europea 2014” è stato definitivamente approvato dal Parlamento. Dopo il sì del Senato, lo scorso maggio, è arrivato giovedì 2 luglio anche il via libera di Montecitorio.
Il provvedimento delega il governo a recepire 56 direttive comunitarie e 9 decisioni quadro della UE: dal "bail-in” per risolvere le crisi bancarie, alla rivisitazione degli abusi di mercato; dalle nuove norme sui tabacchi, al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie inflitte anche a persone giuridiche.
Di particolare interesse, nello specifico, l´art. 6 con delega al recepimento della direttiva 2014/40/UE per un miglior funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati. Per la violazione delle norme imposte dalla direttiva, i Paesi possono infatti stabilire sanzioni di qualunque forma e misura: intervento che potrebbe investire il regime di responsabilità delle persone giuridiche.
L´art. 11, inserito nel corso dell´esame al Senato, prevede poi l´attuazione della nuova disciplina UE sugli abusi di mercato, contenuta nella direttiva 2014/57/UE, individuando l´Autorità competente in tale ambito (CONSOB) e le modalità di cooperazione tra Autorità nazionale ed Autorità estere. Il termine previsto per il recepimento è il 3 luglio 2016.
L´articolo 18, che è stato modificato a Palazzo Madama, delega infine il Governo a dare attuazione a sette decisioni quadro in materia di giustizia penale. Tra queste, assume rilievo la 2005/214/GAI, sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie inflitte anche a persone giuridiche.
Secondo tale decisione quadro, l´autorità giudiziaria italiana che, all´esito di un procedimento giurisdizionale, abbia condannato una persona fisica o giuridica al pagamento di una pena pecuniaria, può chiederne il riconoscimento e l´esecuzione allo Stato membro in cui la persona fisica o giuridica dispone di beni e redditi, ovvero ha la residenza abituale o la propria sede.Specularmente, ogni provvedimento analogo adottato dall´autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che infligga una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, può trovare riconoscimento ed esecuzione in Italia.
Ai fini della decisione GAI, per "sanzione pecuniaria” si intende l´obbligo di pagare una somma in denaro a seguito di condanna per illecito: condanna penale al risarcimento del danno (qualora la vittima non sia parte civile nel processo) e al pagamento delle spese processuali. Non ricadono invece nella nuova disciplina europea eventuali ordini di confisca di mezzi o proventi di reato, nonchéle decisioni di natura civilistica scaturite da un´azione di risarcimento di danni.
Quanto all´ambito oggettivo di applicazione, l´articolo 5 della decisione quadro prevede che possano dar luogo a riconoscimento ed esecuzione i provvedimenti relativi a determinati reati, molti dei quali di rilevanza "231”. A titolo d´esempio, sono passibili di esecuzione semplificata all´interno dell´UE le sentenze relative ad associazione per delinquere, corruzione, riciclaggio, criminalità informatica ed ambientale. Il Consiglio può comunque decidere in qualsiasi momento, deliberando all´unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, di aggiungere all´elenco altre fattispecie.
D´altro canto, per ciò che concerne i reati diversi da quelli indicati dall´art. 5, lo Stato incaricato di eseguire il provvedimento può farlo purché si riferisca a una condotta che costituirebbe un reato anche ai sensi della propria legge nazionale, indipendentemente dalla sua qualifica formale.
Questo principio, cosiddetto della "doppia incriminazione”,contempla tuttavia un´eccezione nel caso in cui la pena pecuniaria sia inflitta ad una persona giuridica. In tale ipotesi è infatti previsto che la sanzione sia eseguita anche se lo Stato incaricato non ammette la responsabilità penale delle persone giuridiche.
La Legge di delegazione europea 2014, che attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dovrà essere attuata con una serie di decreti legislativi.

