Il falso in bilancio dopo l´entrata in vigore della L. n. 69/2015


Il nuovo falso in bilancio esce ridimensionato dalla sentenza della Cassazione n. 33774/15 che ha prosciolto gli imputati dall’accusa di bancarotta derivante da falso in bilancio.

Secondo la Corte non costituisce fattispecie penalmente rilevante il cosiddetto falso estimativo, ossia basato su valutazioni del dato numerico. 

Nonostante sul punto siano legittimi dubbi interpretativi, gli Ermellini ritengono che la nuova norma vada interpretata nel senso che l’imprenditore può essere condannato quando espone fatti non veri, ma non quando formula mere valutazioni, pur discutibili. 

In sostanza il legislatore, eliminando dall’articolo 2621 c.c. la locuzione "ancorché oggetto di valutazioni”, ha ridotto drasticamente la portata della nuova norma.

In centocinquanta pagine di motivazioni, i giudici spiegano, infatti, che il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venir meno la punibilità dei falsi ancorati a stime o valutazioni.

Il tutto, ammette la sentenza, in un contesto che resta comunque di estensione dell’ambito "di operatività dell’incremento e della false comunicazioni sociali, avendo comportato, come evidenziato, l’eliminazione dell’evento e delle soglie previste dal precedente testo dell’articolo 2622 del Codice civile, mantenendo invece parzialmente coincidente il profilo della condotta tipica”.