Antiriciclaggio verso la riforma delle sanzioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 10 settembre lo schema di disegno di legge che delega il Governo a recepire otto direttive comunitarie e adeguare la normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti europei. E così sanare anche diverse procedure di infrazione aperte nei confronti dell´Italia. 

 

La Legge di delegazione europea 2015 contiene –  spiega un comunicato del Governo - «norme destinate ad integrare l´ordinamento nazionale o a disciplinare ex novo aspetti della vita giuridica, economica, sociale, sanitaria ed anche etica dei cittadini italiani in ambiti estremamente differenziati». Dalle misure per facilitare la tutela consolare dei cittadini nei Paesi in cui non si dispone di ambasciata o consolato, ai contratti di credito ai consumatori per beni immobili residenziali, fino ai diritti sulle opere musicali per l´uso online nel mercato interno. 

 

L´articolo 14 del DDL riguarda, in particolare, la direttiva 2015/849 (c.d. IV direttiva) relativa alla «prevenzione dell´uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo», entrata in vigore lo scorso 25 giugno. 

 

Si tratta di un provvedimento che, tra le principali disposizioni, prevede l´espressa inclusione dei reati fiscali nel novero dei reati presupposto di riciclaggio, in quanto rientranti nella definizione di "attività criminosa”; la precisazione e l´ampliamento dei poteri e delle funzioni delle Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dei singoli Paesi; l´adozione di misure tese a consolidare la collaborazione internazionale tra le autorità antiriciclaggio; il rafforzamento degli standard di trasparenza di strutture societarie, delle fondazioni e dei trust. 

 

Riformando il sistema sanzionatorio antiriciclaggio, lo schema normativo prevede quindi che le fattispecie incriminate si limitino alle sole condotte di grave inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei documenti, compiute attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell´avvenuta segnalazione. Le sanzioni penali devono essere adeguate alla gravità della condotta e non superare i tre anni di reclusione e 30mila euro di multa. 

 

Se la violazione è commessa da una persona giuridica, la sanzione si applica ai componenti dell´organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo all´interno dell´ente (nel caso in cui sia accertata la loro responsabilità). 

 

Le sanzioni amministrative devono colpire le violazioni gravi, reiterate, sistematiche degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni. E la gravità stessa deve desumersi dalla natura del soggetto responsabile, dall´importanza del danno, dall´intensità del dolo o del grado della colpa, dall´entità del profitto complessivamente ricavato. 

 

Vengono quindi individuate nuove misure afflittive che giungono fino:  

 

  • all´interdizione temporanea dall´esercizio delle funzioni per chi ha compiti dirigenziali all´interno della persona giuridica ed è ritenuto responsabile della violazione (o per qualsiasi altra persona fisica rea dell´inosservanza); 
  •  
  • a sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 2mila euro, e con massimo pari almeno al doppio dell´importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate (quando tale importo può essere determinato) o pari almeno a un milione di euro.

 

Se le violazioni sono commesse da enti creditizi o finanziari viene auspicata l´introduzione di sanzioni pecuniarie comprese tra 30mila euro e il 10% del fatturato per la persona giuridica; e tra 10mila e 5 milioni di euro per le persone fisiche responsabili.