Riforma fiscale, cambiano i reati tributari
Con l´approvazione definitiva del Governo agli ultimi cinque decreti legislativi, si è concluso martedì scorso (22 settembre) il percorso di attuazione della riforma fiscale. Frutto della delega conferita dalla legge 23/2014 all´Esecutivo per arrivare a un sistema più equo, trasparente e orientato alla crescita.
I cinque provvedimenti contengono misure in materia di riscossione, contenzioso e interpelli, sanzioni, tax expenditure ed evasione, organizzazione delle agenzie fiscali. E si aggiungono agli altri sei già approdati in Gazzetta Ufficiale e riguardanti: semplificazione e dichiarazione precompilata, tassazione dei tabacchi, commissioni censuarie, abuso del diritto, fattura elettronica e internazionalizzazione delle imprese.
Come sottolineato nei giorni scorsi da AODV231, tra gli ultimi decreti arrivati è di particolare rilievo il testo che modifica il sistema sanzionatorio delle fattispecie tributarie. Per il quale il Governo ha conservato una doppia entrata in vigore: il regime penale si applicherà subito (15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), mentre per quello amministrativo si dovrà attendere il 1° gennaio 2017.
Sul fronte penale, le novità che si preparano ad entrare in vigore sono rilevanti: se infatti alcuni illeciti non saranno più tali (come gli omessi versamenti sotto determinate soglie), saranno invece criminalizzate nuove violazioni.
Il decreto introduce ad esempio il delitto di omessa presentazione della dichiarazione (modello 770) del sostituto d´imposta, che comporta la reclusione da un anno e sei mesi fino a un massimo di quattro anni, e che avviene nel caso l´ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50mila euro.
Quanto all´omessa presentazione della dichiarazione annuale delle imposte sui redditi e dell´Iva, il delitto si configura solo se l´imposta evasa supera i 50mila euro (non più i 30mila euro, dunque). Mentre le soglie di punibilità penale per l´omesso versamento delle ritenute e dell´Iva salgono, rispettivamente, a 150 e 250mila euro (da 50mila euro).
La soglia viene innalzata anche per il reato di dichiarazione infedele (da 50mila a 150mila euro di imposta evasa), mentre il valore di imponibile evaso passa da due a tre milioni. Vengono inoltre esclusi dalla rilevanza penale i costi indeducibili se reali, e gli errori su inerenza e competenza.
Per la frode fiscale, la pena rimane quella attualmente prevista del carcere da un anno e sei mesi fino a 6 anni. Viene punito chiunque evada oltre 30mila di imposta (singola), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l´accertamento e a indurre in errore l´amministrazione.
Ma la nuova norma rivede l´ammontare complessivo dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione).
La frode fiscale si configura anche quando l´ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie, che vengono portate in diminuzione dell´imposta, è superiore al 5% dell´imposta complessiva, o comunque a 30mila euro.
Sono infine previste pene più severe per chi occulta o distrugge le scritture contabili obbligatorie: da un anno e sei mesi fino a 6 anni di reclusione (contro i precedenti sei mesi e 5 anni).

