Concussione e induzione indebita, quali sono i criteri distintivi

La Corte di Cassazione – con la sentenza 42607/2015 - torna a pronunciarsi sui criteri distintivi dei reati di concussione (art. 317 c.p.) e di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).  

 

Si tratta di fattispecie recentemente modificate dal legislatore (legge 69/2015) e che rivestono natura e funzione diverse. La distinzione si fonda principalmente sulla tipologia di abuso posta in essere dal pubblico ufficiale (costrittivo per la concussione e induttivo per l´induzione) e sull´eventuale vantaggio per il soggetto passivo della condotta. 

 

La concussione si caratterizza, infatti, per un abuso del pubblico ufficiale che - come precisa la Corte - è «attuato mediante violenza o, più di frequente, minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazioni del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all´alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell´indebito». Diversa invece l´induzione, nella quale l´abuso ha «più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale»

 

Per entrambe le fattispecie è dunque richiesta una condotta attiva da parte del pubblico ufficiale, che si concretizza in una prevaricazione ed è idonea a creare nel destinatario un sentimento di soggezione. Ma soltanto l´induzione necessita dell´autodeterminazione da parte del soggetto indotto. 

 

I principi enunciati dalla sentenza in commento si allineano al filone giurisprudenziale ormai consolidatosi nel tempo e già confermato dall´intervento delle Sezioni Unite, secondo cui solo nell´induzione - oltre all´abuso prevaricatore del pubblico agente - è richiesto il fine di indebito vantaggio dell´extraneus. La logica dell´induzione, per riprendere le parole delle Sezioni Unite, è infatti di tipo negoziale e «assimilabile a quella corruttiva - sintomatica la collocazione topografica dell´art. 319-quater c.p. in calce ai delitti di corruzione».