Corte di Cassazione n. 27735 del 16 luglio 2010

La natura della responsabilità dell’ente, i criteri di imputazione soggettiva e l’onere della prova ex art. 6 D.Lgs. 231/01 nella sentenza della Corte di Cassazione n. 27735 del 16 luglio 2010 e nei precedenti giurisprudenziali
 
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La decisione

I Giudici di legittimità, con la sentenza n. 27735/2010[1](dep. 16.07.10), hanno affermato la compatibilità tra la disciplina ex D.lgs. 231/01 e l’art. 27 della Costituzione, ritenendo il fatto di reato cui è riconnessa la responsabilità dell’ente, quale fatto «"proprio” anche della persona giuridica, e ciò in forza di un rapporto di immedesimazione organica» tra la persona fisica e l’ente stesso. «La persona fisica che opera nell’ambito delle sue competenze societarie, nell’interesse dell’ente, agisce come organo e non come soggetto da questo distinto». Trattasi, infatti, di un tertium genus di responsabilità, rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità penale ed amministrativa, prevedendo un’autonoma responsabilità amministrativa dell’ente che si fonda sul presupposto che "il fatto di reato è, pertanto, fatto della società, di cui essa deve rispondere (…) senza coinvolgere il principio costituzionale del divieto di responsabilità per fatto altrui” ex art. 27 Cost.

La responsabilità dell’ente non è considerata, inoltre, dai Giudici di legittimità una forma di responsabilità oggettiva, essendo fondata sulla necessaria sussistenza della c.d. "colpa di organizzazione” dell’Ente: il "...

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