Corte di Cassazione - II Sez. Penale - sentenza 22 febbraio 2013 n. 8740/2013 (udienza 16/11/2012)

Con la sentenza n. 8740/2013, la Corte di Cassazione è intervenuta sugli istituti del sequestro preventivo e della confisca affermando il principio secondo il quale è possibile sottoporre a vincolo cautelare anche i crediti che la società indagata vanta nei confronti di soggetti terzi.

 

L´assunto discende dalla considerazione che il credito possa "costituire un´"utilità” ex artt. 19, comma secondo, e 53 D.Lgs. n. 231/2001, in quanto l´ente creditore ben potrebbe comunque cederlo a titolo oneroso e acquisire in tal modo un effettivo arricchimento patrimoniale”.

 

Presupposto per la possibilità di vincolare il credito è tuttavia la sussistenza dei requisiti, di ordine civilistico, di certezza, liquidità ed esigibilità.

 

La pronuncia in esame appare utile anche sotto il profilo generale.

 

Il giudice di legittimità ha innanzitutto illustrato la differenza tra la confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato, ribadendo che la prima ha natura definitoria e sanzionatoria, mentre il secondo ha carattere provvisorio.

 

Tale considerazione appare rilevante nel meccanismo di "ripartizione interna tra correi della cautela reale".

 

Di fatti la Corte, nel richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26654/2008, evidenzia come, nel caso di illecito plurisoggettivo, il c.d. "principio solidaristico" comporti la possibilità che il sequestro ben possa "interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l´intera entità del profitto accertato”, mentre il provvedimento di confisca "non può essere duplicato - ovvero interessare ciascuno dei concorrenti - o comunque eccedere nel quantum l´ammontare complessivo dello stesso profitto”.

 

 

 

 

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