Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi
per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a
scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti
in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della
multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto
concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l´elusione funzionale di dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo
a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante
gravità.