Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l´assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.