Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all´associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. 

La pena è aumentata se l´assistenza è prestata continuatamente. 

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s´intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.