Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza
della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e´ punito:
a) con la pena dell´arresto da tre mesi a un anno o con l´ammenda
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non
pericolosi;
b) con la pena dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese
ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i
rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all´articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e´
punito con la pena dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell´arresto da
uno a tre anni e dell´ammenda da euro cinquemiladuecento a euro
cinquantaduemila se la discarica e´ destinata, anche in parte, allo smaltimento
di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai
sensi dell´articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca
dell´area sulla quale e´ realizzata la discarica abusiva se di proprietà
dell´autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o
di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle
ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle
condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all´articolo 187,
effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e´ punito con la
pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di
cui all´articolo 227, comma 1, lettera b), e´ punito con la pena dell´arresto
da tre mesi ad un anno o con la pena dell´ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non
superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7,
8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e´ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta
euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non
adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro,
fatto comunque salvo l´obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino
all´adozione del decreto di cui all´articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui
al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo
234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso
di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine
per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234,
235 e 236.