Cessazione e riduzione dell´impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
Art. 3
La produzione, il consumo, l´importazione, l´esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e´ vietata l´autorizzazione di impianti che prevedano l´utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
Con decreto del Ministro dell´ambiente, di concerto con il Ministro dell´industria, del commercio e dell´artigianato, sono stabiliti, in conformita´ alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e´ consentito l´utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia´ venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita´ per la cessazione dell´utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì´ individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l´utilizzazione, la commercializzazione, l´importazione e l´esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).
L´adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
Le imprese che intendono cessare la produzione e l´utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell´industria, del commercio e dell´artigianato e dell´ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all´articolo 10, con priorita´ correlata all´anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita´ che saranno fissate con decreto del Ministro dell´industria, del commercio e dell´artigianato, d´intesa con il Ministro dell´ambiente.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e´ punito con l´arresto fino a due anni e con l´ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu´ gravi, alla condanna consegue la revoca dell´autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l´attivita´ constituente illecito.