Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all´alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.
La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.