Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte  i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.